Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del diritto alla riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16677 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, pur perseguendo l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Un siffatto prelievo è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il diritto alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti non è soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, ma alla prescrizione decennale ordinaria, poiché l’ammontare del trattamento è oggetto di contestazione. Sulle somme restituite competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento, trattandosi di credito previdenziale unitario.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il gravame contro la pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione del professionista iscritto a titolo di contributo di solidarietà. L’Ente propone quattro motivi, tutti per violazione di legge, contestando la legittimità del prelievo, l’applicabilità della prescrizione quinquennale e la decorrenza degli interessi. Il pensionato resiste con controricorso e deposita memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono emanare atti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su una pensione già determinata. Tali atti violano il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione spetta solo al legislatore.

Il Collegio richiama Cass. n. 603/2019 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016, che aveva qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta per legge. È la mancata copertura legislativa richiesta dall’art. 23 Cost. a rendere illegittima la ritenuta. L’orientamento, avviato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce conformi, è consolidato e viene confermato.

Anche la terza doglianza, sull’applicabilità della prescrizione quinquennale, è respinta. Come chiarito da Cass. n. 31527/2022, la prescrizione breve presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione e non si applica all’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Da qui l’esclusione di ogni questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Infondato è il quarto motivo sulla decorrenza degli interessi. Richiamando Cass. n. 36560/2022 e Cass. Sez. Un. n. 6928/2018, la Corte ribadisce che i crediti previdenziali hanno natura unitaria e che gli accessori ne costituiscono componente essenziale. Gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto e sono calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, all’ulteriore somma di € 2500,00 in favore del resistente e di € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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