Litisconsorzio necessario tra soci anche dopo l’estinzione della società di persone (Cass. civ. Sez. V n. 10085 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica, proposto da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti i soggetti devono pertanto essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Il principio opera anche quando la società si estingua per cancellazione dal registro delle imprese, succedendo i soci nella posizione processuale dell’ente estinto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2009, conseguente alla rideterminazione del reddito di una società in accomandita semplice esercente attività di farmacia e del reddito imputato ai soci per trasparenza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’ufficio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulle regole di riparto dell’onere probatorio e sulla portata presuntiva delle indagini bancarie.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente un profilo assorbente, di natura processuale. Le contestazioni attengono tutte alla determinazione del reddito societario, imputato per trasparenza ai soci. Il controricorrente era socio accomandante. Stante l’estinzione della società, permane comunque il litisconsorzio necessario tra coloro che erano soci nell’anno oggetto di accertamento.

Ne deriva la violazione delle norme sul contraddittorio. Il giudizio, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irap, Iva ed Irpef nei confronti della società di persone e del socio, si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci.

La Corte richiama il consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

È inoltre richiamato il principio di Cass. n. 6285 del 2018: il litisconsorzio necessario tra soci e società di persone opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. A seguito di tale evento i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, determinandosi tra essi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Non vi è invece necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, che risulta aver cessato la propria attività.

In conclusione, la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo, cassa la sentenza e rimette le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, per un nuovo esame del merito e la liquidazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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