Inammissibile il ricorso in Cassazione senza accordo tra le parti (Cass. civ. Sez. V n. 33764 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado del giudice tributario è inammissibile in difetto dell’accordo tra le parti prescritto dall’art. 62, comma 2-bis, d. Lgs. n. 546 del 1992. La proposizione diretta del ricorso non è rimessa alla libera determinazione della parte, ma presuppone la concorde volontà delle parti processuali. Ove il ricorrente, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., chieda la decisione del Collegio e questa confermi la proposta, si configura un’ipotesi normativa di abuso del processo, con conseguente condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., secondo la lettura tipizzante offerta dal comma 3 dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022.
Il Fatto
Il ricorrente, contribuente e amministratore di fatto di una società, impugnava dinanzi alla giustizia tributaria diversi atti impositivi, tra cui un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2014, erano stati disconosciuti costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, con recupero dell’IVA indebitamente detratta e accertamento di maggiori ritenute come sostituto d’imposta.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava inammissibile uno dei ricorsi e rigettava nel resto i ricorsi riuniti. Il contribuente ricorreva per cassazione avverso la sola decisione di primo grado, affidandosi a sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente chiedeva la decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via assorbente un vizio di natura processuale. Il ricorso è stato proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado del giudice tributario, ma manca il presupposto che il comma 2-bis dell’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 richiede: l’accordo tra le parti processuali. In assenza di tale accordo, il ricorso è inammissibile, senza che occorra esaminare i motivi di merito.
La Corte affronta poi la questione delle conseguenze processuali della condotta del ricorrente. Poiché la decisione fa seguito alla richiesta di trattazione collegiale avanzata dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata, il Collegio applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28540 del 13 ottobre 2023 e n. 27195 del 22 settembre 2023, oltre alla conforme Sez. III n. 31839 del 15 novembre 2023.
In base a tale indirizzo, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. La norma contiene così una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Su queste basi la Corte liquida le spese processuali secondo soccombenza e condanna la parte ricorrente al pagamento di ulteriori importi ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e art. 96, quarto comma, c.p.c., quest’ultimo destinato alla cassa delle ammende. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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