Anticipazione restituenda e par condicio nel fallimento dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 10109 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del committente pubblico diretta alla restituzione della somma anticipata all’appaltatore poi fallito non si sottrae al concorso dei creditori e al procedimento di verifica del passivo. Il richiamo dell’art. 81 legge fall. alle norme sul contratto di appalto pubblico non autorizza alcuna deroga alla par condicio creditorum: lo scioglimento automatico dell’appalto per effetto del fallimento comporta l’applicazione dell’art. 72, quarto comma, legge fall., con la conseguenza che il contraente può far valere il proprio credito solo nel passivo. Il credito da anticipazione non è privilegiato per sua natura, dovendosi indicare la specifica fonte della prelazione, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un Comune aveva anticipato a una società appaltatrice una somma di denaro in ottemperanza a una clausola contrattuale, poi accertata la decadenza dall’appalto. Dichiarato il fallimento della società, il Comune ha chiesto al giudice delegato la restituzione immediata dell’anticipazione, in via subordinata l’ammissione al passivo in privilegio o prededuzione, oltre all’insinuazione di somme per lavori di messa in sicurezza del cantiere e a titolo di penali.
Il giudice delegato ha ammesso il credito da anticipazione in chirografo e rigettato le altre domande. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., ha confermato il rigetto della restituzione, ritenendo il credito soggetto alla par condicio creditorum. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa restitutoria dell’anticipazione. Il Collegio osserva che la domanda si pone in contrasto con i principi del concorso fallimentare: tutti i creditori, salvo quelli muniti di cause di prelazione tassativamente previste, si soddisfano sull’attivo in misura proporzionale, secondo la procedura dell’art. 110 legge fall. e l’ordine di distribuzione dell’art. 111 legge fall..
L’unica eccezione è costituita dai crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, soddisfatti fuori dal riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente. Il richiamo dell’art. 81 legge fall. non consente deroghe: proprio la disciplina dell’appalto in caso di fallimento prevede lo scioglimento automatico del contratto, salvo subentro del curatore autorizzato, con conseguente applicazione dell’art. 72, quarto comma, legge fall., che consente al contraente di far valere il credito solo nel passivo.
Quanto al secondo motivo, sulla richiesta di privilegio, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha riportato nel ricorso le ragioni poste a fondamento della domanda. Il richiamo agli artt. 2741 e 2745 cod. civ. è inconferente e non specifica la tipologia del privilegio vantato.
I motivi terzo e quarto, esaminati unitariamente, sono parimenti inammissibili: il ricorrente ha invocato la violazione di clausole contrattuali senza indicarne il testo integrale, rendendo le censure prive di specificità. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per far valere la violazione dei canoni ermeneutici, occorre precisare in qual modo il giudice di merito se ne sia discostato, non potendosi proporre una diversa interpretazione del contratto.
Il quinto motivo, sulla mancata emissione di una nota di credito IVA, è inammissibile: con l’opposizione allo stato passivo il creditore può lamentare il mancato riconoscimento di un credito, non censurare un atto del curatore nella gestione della procedura. Il sesto motivo, sull’accertamento negativo di un credito della fallita, è anch’esso inammissibile: con il ricorso ex art. 93 legge fall. non può proporsi un’azione di accertamento negativo, occorrendo il giudizio ordinario. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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