Inammissibili i motivi che tendono a ridefinire il fatto accertato (Cass. civ. Sez. II n. 1421 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ad oggetto un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni giuridiche. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, propone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in merito non integra violazione o falsa applicazione della norma ed è inammissibile. Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione sull’opportunità di disporre indagini tecniche integrative.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una terrazza e di un giardino posti al di sopra di un box interrato di proprietà di un terzo, di cui altra parte era usufruttuaria, all’interno di un condominio. Il box subiva infiltrazioni d’acqua provenienti proprio da quelle sovrastanti unità. La App. Napoli, con la sentenza impugnata, ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni, escludendo la responsabilità del condominio.
Il giudice d’appello ha fondato la decisione sulle risultanze di un accertamento tecnico preventivo, che aveva ricondotto le infiltrazioni al deterioramento dell’impermeabilizzazione del solaio, all’impiego di una impermeabilizzazione inadeguata, all’ostruzione della canalina di scolo e al deterioramento della pavimentazione della terrazza. Il ricorrente impugna la sentenza con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo. La Corte rileva l’improprietà del richiamo al n. 1 invece che al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e richiama Cass. n. 22568 del 26.01.2022: l’omesso esame riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni. Richiama poi Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014, secondo cui il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività.
Nel caso concreto il ricorrente non ha rispettato tali oneri. Ha svolto una narrazione sulle presunte mancanze del giudice di merito e del consulente e sulla risalenza del problema, senza individuare un fatto storico non esaminato e decisivo. Il motivo è quindi inammissibile.
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame delle richieste istruttorie, in particolare della consulenza tecnica integrativa. La Corte applica Cass. n. 8496 del 24.03.2023, per cui la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo ritualmente acquisito entra nel materiale probatorio ed è liberamente apprezzabile. Richiama inoltre il principio, consolidato, secondo cui la valutazione sull’opportunità di indagini tecniche suppletive o integrative rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in legittimità, ove sorretta da adeguata motivazione (Cass. n. 2103 del 2019). La Corte d’appello ha motivato l’inutilità della consulenza integrativa, non confutata nelle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo. Il motivo è inammissibile.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. La Corte richiama Cass. n. 23851 del 25.09.2019 sui caratteri dei due vizi. Osserva che, al di là della rubrica, il motivo non veicola censure di violazione o falsa applicazione, ma un tentativo di affermare una realtà fattuale diversa da quella ricostruita dal giudice di merito sulla scorta dell’accertamento tecnico preventivo. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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