Accordo di prossimità: efficacia generale e dissenso del sindacato non firmatario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10108 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale di prossimità ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, conv. con legge n. 148/2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, in ragione del suo carattere eccezionale, evidenziato dalla possibilità di derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. In difetto di tali presupposti il contratto collettivo aziendale resta di diritto comune e conserva l’efficacia soggettiva limitata, tendenzialmente estesa a tutti i dipendenti dell’azienda, ma superabile dall’espresso dissenso di un’organizzazione sindacale non firmataria e dei lavoratori che vi aderiscono. L’art. 2112 cod. civ. individua il contratto collettivo applicabile dopo il trasferimento d’azienda, ma non incide sull’efficacia soggettiva del contratto collettivo, restando salvo il dissenso del sindacato non firmatario.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società incorporata in un’altra per effetto di fusione, agisce davanti al Tribunale per l’accertamento dell’inapplicabilità al proprio rapporto del contratto collettivo aziendale sottoscritto dalla società incorporante, con la disapplicazione delle clausole peggiorative del trattamento economico. Il sindacato cui aderisce il lavoratore, non firmatario dell’accordo, ne ha manifestato il dissenso; il lavoratore ha poi comunicato alla società il rifiuto dell’accordo.
Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’appello rigetta il gravame della società, escludendo che l’accordo integri i presupposti dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 e che l’efficacia generale derivi dall’accordo interconfederale del 28.06.2011. La società ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura di ultrapetizione. Poiché si tratta di error in procedendo, essa accede agli atti del processo ed accerta che la contestazione sull’applicabilità dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 era stata sollevata dal lavoratore nel ricorso introduttivo: la questione era dunque effettivamente devoluta al giudice e il vizio non sussiste.
Nel merito, la Corte ribadisce che la qualificazione giuridica dell’accordo è frutto della sua interpretazione, riservata al giudice di merito, salva la violazione dei criteri legali di ermeneutica. L’accordo di prossimità è configurabile solo in presenza di tutti i presupposti di legge, secondo il proprio carattere eccezionale. La Corte d’appello aveva escluso i tratti distintivi della fattispecie, compreso il grado di rappresentatività dei sindacati firmatari, e la portata generale dell’accordo, non limitato alle specifiche materie previste dalla norma. L’interpretazione è conforme al criterio letterale e non viola il principio di conservazione, comportando solo l’applicazione dell’accordo secondo l’efficacia soggettiva limitata dei contratti collettivi di diritto comune.
Quanto all’accordo interconfederale del 2011, la Corte territoriale ha individuato le materie in cui l’aziendale può derogare in peius al contratto nazionale, escludendovi la retribuzione. La censura, per il resto, non si confronta con questa ratio decidendi ed è inammissibile.
Sull’art. 2112 cod. civ., la Corte chiarisce che la norma risolve l’individuazione del contratto collettivo applicabile dopo il trasferimento, ma non incide sul diverso problema dell’efficacia soggettiva limitata del contratto di diritto comune. La regola è temperata per l’accordo aziendale, ma resta salvo il dissenso del sindacato non firmatario e dei lavoratori aderenti; nella specie tale dissenso è pacifico in fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.