Patrocinio a spese dello Stato e nozione di attività economica (Cass. civ. Sez. II n. 11409 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali l’attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico. Il potere di disporre la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio. La società di mutuo soccorso, priva di scopo di lucro e con attività strumentale al fine mutualistico, non può essere esclusa dal beneficio per il solo fatto di svolgere un’attività valutabile in termini economici.
Il Fatto
La ricorrente, una società di mutuo soccorso, aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio civile. In seguito il beneficio era stato revocato, con provvedimento comunicato nel gennaio 2022, e l’opposizione proposta dalla società era stata respinta dal Tribunale di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2022.
Il Tribunale aveva ritenuto giustificata la revoca sulla scorta dell’attività esercitata dall’ente: pur mancando lo scopo di lucro, risultava sussistente un’attività economica, sia come attività produttiva di vantaggi economici, sia come attività esercitata secondo un metodo economico. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice si fosse inammissibilmente sostituito all’Ordine degli Avvocati nel valutare diversamente l’attività dell’ente e che la revoca fosse stata disposta per un motivo diverso da quelli previsti dalla legge. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio per cui il potere di revoca spetta solo al giudice del procedimento, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio, secondo Sez. 2, n. 1624 del 19 gennaio 2022.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo — scrutinati congiuntamente per connessione logica e giuridica — sono stati invece accolti. La Corte ha considerato che l’art. 9, comma 3, legge n. 3818/1886, come modificato dall’art. 23 d.l. n. 179/2012, richiede la verifica che i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, operanti nell’interesse economico dei soci con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale, con loro partecipazione attiva e diritto a un’equa ripartizione dei risultati economici (Sez. 5, n. 34343 del 23 dicembre 2019).
La Corte ha poi richiamato la distinzione tra mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, e mutualità spuria, che consente una maggiore dinamicità operativa anche verso i terzi, conciliando il fine mutualistico con un’attività commerciale (Sez. 1, n. 25478 del 10 ottobre 2019; Sez. 1 n. 9513 dell’8 settembre 1999). Ha quindi escluso che l’attività dell’ente fosse necessariamente di carattere economico per il solo fatto di assicurare un vantaggio ai soci, poiché altrimenti si perverrebbe all’assurdo di considerare speculative tutte le organizzazioni in grado di svolgere un’attività giuridicamente rilevante.
Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha valorizzato la Corte cost. n. 128 del 1° giugno 2016, secondo cui l’ammissione al beneficio richiede non solo l’assenza dello scopo di lucro e l’esercizio dell’attività economica, ma anche il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa. Ha inoltre richiamato Sez. U n. 9661 del 23 aprile 2009 e Sez. U n. 24883 del 9 ottobre 2008, secondo cui il fine solidaristico non è escluso dalla presenza di un corrispettivo, purché non vi sia prova del perseguimento di un fine di lucro. Le società di mutuo soccorso sono state pertanto considerate enti equiparabili alle ONLUS di diritto (Sez. 5, n. 17252 del 27 giugno 2019).
All’accoglimento del ricorso è conseguita la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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