Borsa di studio medici specializzandi dal 1983 anche se iscritti prima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10110 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione. Rileva l’epoca di effettiva frequenza del corso, che deve essere successiva al 31.12.1982, e non quella di iscrizione, che può essere anche precedente. La remunerazione adeguata presuppone che la specializzazione sia comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi, e sia menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. L’interpretazione conforme al diritto eurounitario prevale sulla lettura restrittiva che àncora il diritto alla sola data di iscrizione.

Il Fatto

I controricorrenti, medici specializzandi insieme a numerosi colleghi, avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il pagamento di una somma pari a quella che avrebbero percepito durante il corso di specializzazione, a partire dal 1°.1.1983, ove l’Italia avesse tempestivamente attuato l’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma rigettarono le domande. La sentenza d’appello fu cassata con rinvio da Cass. n. 22972/2013. In sede di rinvio la Corte territoriale accolse le domande e condannò l’amministrazione ai pagamenti, liquidando per ciascun medico la somma dovuta. Contro tale decisione la Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo e limitato alla posizione dei medici iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1°.1.1983.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., della direttiva 75/362/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, e della sentenza della CGUE del 24.1.2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che il diritto alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 non sarebbe configurabile per i corsi iniziati prima del 1°.1.1983.

La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. Un. n. 20278/2022, alla cui motivazione rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Secondo tale orientamento il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma unicamente a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri, o a due o più di essi.

L’interpretazione favorevole ai medici specializzandi è imposta dall’adeguamento alla giurisprudenza eurounitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 3.3.2022 nella causa C-590/20, ha dichiarato che gli artt. 2, par. 1, lett. c), e 3, par. 1 e 2, e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva del 1982 e proseguita dopo la scadenza del termine di adeguamento, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo di formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983.

Ciò che rileva, conclude la Corte, è dunque l’epoca di frequenza del corso di specializzazione, che deve essere successiva al 31.12.1982, e non quella di iscrizione, che può essere anche anteriore. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione dello Stato che non vi è tenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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