Sgravi contributivi agricoli e accertamento sui lavoratori impiegati nei territori svantaggiati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10230 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per le imprese agricole operanti nei territori montani e svantaggiati, il diritto all’agevolazione previsto dall’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 presuppone l’accertamento del fatto costitutivo consistente nell’impiego dei lavoratori dipendenti in lavorazioni svolte entro i territori svantaggiati. Non è sufficiente, a tal fine, il solo accertamento della prevalenza dell’attività aziendale svolta in tali territori. Il giudice di merito che abbia verificato, sia pure in modo succinto, che il personale dipendente era prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione svolta nel territorio svantaggiato, ha compiuto un accertamento conforme al dato normativo e idoneo a fondare il diritto allo sgravio. L’onere della prova del fatto costitutivo grava sull’impresa, ma la verifica della sua sussistenza rientra nella valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Il Fatto
Un’impresa agricola società semplice aveva ottenuto l’accoglimento dell’opposizione proposta avverso un avviso di addebito con cui l’Inps ne pretendeva il recupero di sgravi contributivi asseritamente non dovuti, per non avere impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola.
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo prevalente l’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta su due terreni condotti in affitto nel territorio comunale e accessoria quella di realizzazione di giardini svolta altrove. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato il fatto costitutivo richiesto dalla norma, ossia l’impiego dei dipendenti in territori svantaggiati.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 5, legge n. 67/1988, 11, comma 27, d.lgs. n. 537/1993, art. 1, comma 2, d.l. n. 2/2006 conv. dalla legge n. 81/2006 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che sarebbe irrilevante l’accertamento sulla prevalenza dell’attività entro o fuori i territori svantaggiati.
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione, rilevando che l’Istituto non introduce un tema nuovo, ma censura l’inconferenza dell’accertamento svolto in sentenza rispetto ai fatti costitutivi richiesti dalla norma.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte di legittimità osserva che il giudice di merito non si è fermato al solo dato della prevalenza dell’attività. Pur in modo succinto, ha compiuto un ulteriore accertamento sul dato normativo rilevante, affermando che il personale era prevalentemente impiegato nell’attività di coltivazione, cioè in lavorazioni svolte nel territorio del Comune di Meldola.
Richiamando il proprio precedente Cass. n. 29955 del 2017, la Corte ribadisce che la norma subordina l’agevolazione all’impiego dei dipendenti in lavorazioni entro i territori svantaggiati. Poiché tale fatto costitutivo risulta accertato, il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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