Contestazione illeciti amministrativi e dies a quo del termine di 90 giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13116 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell’opposizione davanti al quale sia eccepita la tardività della contestazione deve individuare la data dell’esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse, dalla quale decorre, ex art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la contestazione. A tal fine va valutato il complesso degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione e la congruità del tempo impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza-ingiunzione. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dell’opportunità degli atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un accesso ispettivo nel corso del quale vengono rinvenuti diciannove lavoratori in situazione di irregolarità. La documentazione utile alla verifica delle violazioni non viene consegnata in tale occasione, ma solo in un momento successivo, a seguito di acquisizione concordata con l’ispezionato.

L’atto di contestazione viene notificato oltre il termine che il ricorrente ritiene applicabile. Il contribuente propone opposizione, contestando la tardività della contestazione e la qualificazione dei rapporti di lavoro. La Corte d’appello di Catanzaro rigetta l’appello e conferma la decisione di primo grado. Il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errato calcolo del dies a quo del termine di novanta giorni, che la Corte d’appello avrebbe fatto decorrere dal momento in cui l’Ispettorato aveva richiesto e acquisito la documentazione, dopo un periodo di presunta inerzia. La Corte ritiene il motivo inammissibile e infondato.

La pronuncia impugnata è sorretta da ampia motivazione. Solo dopo aver acquisito la documentazione relativa alla posizione dei lavoratori l’Amministrazione era in grado di valutare gli elementi indispensabili alla verifica delle violazioni. Correttamente, dunque, il termine è stato fatto decorrere dal momento in cui l’ispezionato ha prodotto l’intera documentazione, consegna omessa nel corso dell’accesso.

La Corte richiama il principio affermato di recente (Cass. n. 20977 del 26.07.2024): il giudice deve valutare il complesso degli accertamenti e la congruità del tempo impiegato, senza potersi sostituire all’Amministrazione. Nella specie l’accertamento è conforme al diritto e alla giurisprudenza, e le doglianze tentano di impugnare in sede di legittimità un accertamento di fatto.

Con il secondo motivo si contesta la mancata ammissione delle prove orali. Il motivo è inammissibile: non si deduce un fatto storico non esaminato, ma si censura una valutazione probatoria, insindacabile in legittimità nel vigore del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il vizio di motivazione per omessa ammissione di prova è denunciabile solo se investe un punto decisivo e se la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. Inoltre opera la doppia conforme, ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..

Con il terzo motivo si lamenta l’esclusione della buona fede ex art. 3 legge n. 689/1981. Il motivo è inammissibile, perché la valutazione della buona fede appartiene al potere del giudice di merito. La Corte d’appello ha accertato che le asserite problematiche telematiche non potevano incidere sull’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo. Il ricorso è quindi rigettato, senza spese, con sussistenza dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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