Impossibilità sopravvenuta e prova della non imputabilità del debitore (Cass. civ. Sez. II n. 10231 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità sopravvenuta della prestazione costituisca causa di esonero del debitore, questi deve offrire la prova della non imputabilità, anche solo remota, del fatto che ha impedito l’esecuzione della prestazione dovuta. Non rileva, in mancanza di tale prova, la configurabilità o meno del factum principis. La censura che contesti la valutazione della fattispecie concreta è estranea al vizio di violazione di legge e attiene al merito. Sul piano processuale, le deduzioni sulla mancanza di prova del danno non possono proporsi come violazione di legge, ma solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società aveva acquistato da un’altra un macchinario tessile usato, che la venditrice avrebbe dovuto a sua volta acquistare all’estero. Concluso l’affare, la compratrice aveva attivato un finanziamento per procurarsi la liquidità necessaria al pagamento del corrispettivo.

La consegna del macchinario non era avvenuta e la compratrice aveva agito per il risarcimento dei costi sostenuti per il finanziamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva respinto il gravame della venditrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre la controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1256 e 1227 cod. civ., sostenendo che la mancata consegna era dipesa dall’irreperibilità del terzo proprietario del bene e che, comunque, essa aveva offerto un macchinario simile o la restituzione dell’acconto.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. La decisione impugnata non aveva escluso in astratto l’impossibilità sopravvenuta, ma aveva accertato che la debitrice non aveva fornito un quadro probatorio persuasivo della propria assenza di colpa. Le circostanze addotte erano rimaste al rango di mera allegazione, connotata da genericità anche quanto agli aspetti descrittivi del viaggio all’estero e del mancato rintraccio del proprietario.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il debitore deve provare la non imputabilità, anche remota, del fatto impeditivo, non assumendo rilievo la configurabilità o meno del factum principis. Sul piano del sindacato di legittimità, la Corte ha ribadito che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e appartiene alla valutazione del giudice di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato l’onere della prova e il nesso di causalità, contestando sia l’an sia il quantum del danno, con particolare riguardo al finanziamento, al premio assicurativo e agli interessi passivi. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto all’an, la sentenza aveva escluso la rilevanza della proposta di altro macchinario per difetto di dettagli utili a vagliarne la serietà; quanto al quantum, le censure introducevano questioni nuove, non essendo state indicate le sedi e i termini delle deduzioni difensive, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il ricorso è stato quindi rigettato. Decidendosi in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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