Accertamento sintetico: prova della durata del possesso dei redditi esenti (Cass. civ. Sez. V n. 10310 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la prova contraria ammessa in favore del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 richiede una prova documentale idonea a dimostrare anche l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso, quali circostanze sintomatiche della riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico ai redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati. Non è sufficiente la prova di una liquidità esistente in annualità precedenti, quando manchi la dimostrazione che essa sia perdurata nel periodo di imposta e che ad essa si sia attinto con operazioni direttamente o contestualmente collegate alle spese contestate. Il giudice di merito valuta liberamente le prove, senza obbligo di esaminare ogni singolo dato indiziario, con valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la professione di avvocato, impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha accolto solo parzialmente il suo appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2008, l’amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente un maggior reddito.
La questione approda in Cassazione perché il contribuente contesta il criterio con cui i giudici di merito hanno valutato la prova contraria da lui offerta. Egli aveva documentato, tramite estratti conto bancari, la disponibilità di una cospicua liquidità maturata nel 2005 e nel 2006, sostenendo che tale ricchezza accumulata fosse idonea a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e spese contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura stessa dell’accertamento sintetico: il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, secondo un procedimento logico a ritroso fondato sulla presunzione che il costo sia stato sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo di imposta o di quelli immediatamente precedenti. La presunzione di maggiore capacità contributiva non deriva dalla titolarità del bene, ma dall’esborso effettuato, come conferma l’art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992.
Sul riparto dell’onere della prova, la Corte esclude l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e ricostruisce un percorso di progressiva mitigazione del contenuto della prova contraria. L’indirizzo iniziale esigeva la dimostrazione dell’effettivo utilizzo delle risorse non reddituali proprio per gli incrementi patrimoniali contestati; un orientamento successivo si accontentava della sola disponibilità. La giurisprudenza si è poi stabilizzata in termini medi: non si pretende che le ulteriori entrate siano state impiegate proprio per coprire le spese contestate, ma si richiede una prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
In questa chiave va letto il riferimento dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 alla prova, risultante da idonea documentazione, dell’entità dei redditi ulteriori e della durata del relativo possesso. La norma ancora a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità di detti redditi, così da consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a essi e da escluderne l’impiego per finalità estranee all’accertamento. La prova può essere fornita con gli estratti dei conti correnti, purché idonei a dimostrare la durata del possesso e non il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente.
La sentenza impugnata è conforme a tali principi. La Commissione regionale ha ritenuto non decisiva la liquidità del 2005 e del 2006, mancando la prova che essa perdurasse nell’annualità accertata e che vi si fosse attinto con operazioni collegate all’acquisto dei beni. Quanto all’immobile, ha rilevato l’assenza di prova che si fosse attinto a quelle disponibilità, successivamente non venute meno. Il ricorrente, nella parte in cui assume l’idoneità degli estratti conto, propone in realtà una censura sulla giustificazione della decisione sul fatto, non sindacabile in legittimità: il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e non deve dare conto di ogni singolo dato, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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