Indennità per miglioramenti del fondo rustico e autorizzazione generica del concedente (Cass. civ. Sez. III n. 10309 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti agrari, il diritto all’indennità per i miglioramenti fondiari riconosciuto all’affittuario ai sensi dell’art. 17 della legge n. 203 del 1982 presuppone il preventivo consenso del concedente, o in difetto l’autorizzazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. Tale consenso deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un’autorizzazione meramente generica per tipi o categorie di opere. La clausola contrattuale che, in deroga all’art. 16 della legge n. 203 del 1982, abiliti l’affittuario a eseguire tutti i miglioramenti ritenuti opportuni è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, poiché anche l’atto di autonomia negoziale che conforma le obbligazioni delle parti deve rispettare, in via analogica, il parametro dell’art. 1346 cod. civ.: l’oggetto deve essere determinato o determinabile, oltre che lecito e possibile.
Il Fatto
La società agricola conduttrice di un fondo rustico in affitto agisce nei confronti del concedente per ottenere la condanna al pagamento dell’indennità per miglioramenti apportati al fondo, invocando l’art. 17 della legge n. 203 del 1982 e la clausola contrattuale che l’aveva autorizzata, in deroga all’art. 16 della stessa legge, a eseguire tutti i miglioramenti ritenuti più opportuni.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 22.01.2021, conferma la decisione, ravvisando la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola e l’insussistenza del credito, essendo i miglioramenti eseguiti senza specifica autorizzazione del concedente. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il concedente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’assunto secondo cui la clausola sui miglioramenti sarebbe estranea all’oggetto del contratto di affitto, e dunque sottratta al requisito di determinatezza. Il Collegio lo respinge: la clausola che contribuisce a identificare e conformare il contenuto delle obbligazioni delle parti integra comunque l’oggetto del contratto, incidendo sull’entità del bene della vita su cui opera l’autonomia negoziale.
Poiché l’obbligazione di pagamento dell’indennità deriva dal contratto, l’atto di autonomia che ne gestisce il contenuto recupera, in via analogica, i parametri generali del codice civile e segnatamente l’art. 1346 cod. civ.: indipendentemente dalla sua collocazione, la clausola resta un atto di autonomia negoziale il cui oggetto deve essere determinato o determinabile, oltre che lecito e possibile. Cade così la tesi dell’estraneità come espediente per legittimare un contenuto indeterminato.
Quanto alla pretesa erroneità della qualificazione dell’oggetto come indeterminato, la censura investe una valutazione discrezionale del giudice di merito e avrebbe dovuto essere veicolata attraverso la deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, non evocata. L’interpretazione dei giudici di merito non è arbitraria né abnorme, ma logicamente congrua e giuridicamente corretta.
Sul secondo motivo la Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità: il consenso del concedente deve specificare natura, caratteristiche e finalità degli interventi, non bastando un’autorizzazione generica per tipi o categorie di opere (Sez. 3 n. 4646 del 2006; Sez. 3 n. 30332 del 2019; Sez. 3 n. 24995 del 2014). La previsione sui nuovi impianti di vigneto resta esemplificazione astratta e generica, inidonea a identificare un’autorizzazione specifica.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di allegazione degli atti comprovanti l’intervento delle organizzazioni professionali. Nel merito, il loro eventuale concorso alla stipulazione non esonera le parti dal rispetto delle norme generali sui presupposti di validità dell’attività negoziale, tra cui l’individuazione di un oggetto determinato o determinabile. Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, è infondato: il discorso giustificativo è lineare, comprensibile e congruo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.p.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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