Accertamento induttivo dei ricavi da cessione immobiliare e presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. V n. 10312 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte dirette, la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo di cessione degli immobili al loro valore normale è stata soppressa, con effetto retroattivo, dall’art. 24, comma 5, legge n. 88 del 2009, con la conseguenza che l’accertamento induttivo di maggiori ricavi torna a fondarsi sull’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973. Il maggior reddito da cessione immobiliare non può quindi essere desunto dal solo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto e il valore normale del bene risultante dalle quotazioni OMI, essendo necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. La presunzione semplice di sottofatturazione può fondarsi anche su un unico elemento, purché il giudice ne motivi adeguatamente la gravità e la precisione, sottraendosi solo in tal caso al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione di legge è inammissibile quando il ricorrente non individui i passaggi della motivazione impugnata in contrasto con le norme assuntivamente violate.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Ufficio determinava induttivamente il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2006, contestando l’incoerenza tra i prezzi di vendita di trentaquattro unità immobiliari e il valore normale desumibile dalle quotazioni OMI, e recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria e determinava i ricavi imponibili in misura superiore a quella dichiarata. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si assumeva l’applicabilità alle imposte dirette della norma che impedisce la rettifica del corrispettivo ai fini IVA quando questo non sia inferiore al valore catastale, è dichiarato infondato. L’art. 15, comma 1, d.l. n. 41 del 1995, convertito in legge n. 85 del 1995, abrogato dall’art. 35, comma 4, d.l. n. 223 del 2005 e in vigore fino al 3 luglio 2006, opera esclusivamente sul piano dell’IVA. Nel settore delle imposte dirette nulla osta all’accertamento induttivo di maggiori redditi, anche quando il corrispettivo dichiarato corrisponda al valore catastale.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, a pena di inammissibilità, deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata si pongano in contrasto con esse o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente non ha individuato i passaggi motivazionali in cui il giudice di merito avrebbe affermato l’applicabilità della norma invocata alle cessioni in discorso. Il terzo mezzo difetta poi di autosufficienza, non essendo indicato come e quando il fatto asseritamente omesso abbia formato oggetto di discussione processuale.
Il quarto motivo è fondato. L’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973 consente di desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La Corte ribadisce che, soppressa la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo al valore normale, l’accertamento di un maggior reddito da cessione immobiliare non può fondarsi sul solo scostamento tra corrispettivo e quotazioni OMI, ma richiede ulteriori elementi indiziari.
La Commissione regionale ha incentrato il proprio ragionamento su una distinzione poco perspicua tra contratti a titolo oneroso e vendite a soci, amministratori o loro coniugi e parenti, posto che la compravendita rientra senza dubbio tra i contratti a titolo oneroso. Ammesso pure che il rapporto tra società venditrice e acquirente potesse integrare una presunzione semplice di sottofatturazione, il giudice di merito avrebbe dovuto motivare circa la gravità e la precisione di tale elemento, peraltro valorizzato anche per atti di vendita concernenti persone estranee alla società. Esso si è invece limitato a recepire le conclusioni del c.t.u., senza argomentare sulla consistenza della presunzione posta a base del ragionamento decisorio.
La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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