Associazione non riconosciuta, responsabilità personale di chi agisce in nome dell’ente (Cass. civ. Sez. I n. 10490 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’ente, ma richiede che sia provata la concreta attività negoziale svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, con creazione di rapporti obbligatori verso i terzi. La sottoscrizione di contratti bancari in rappresentanza dell’ente integra tale attività e comporta la responsabilità personale del sottoscrittore, nei limiti delle obbligazioni assunte. L’obbligazione così sorta ha natura solidale ed è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con applicazione dell’art. 1957 cod. civ. Il dies a quo del termine semestrale di decadenza coincide con la scadenza dell’obbligazione principale, che nel rapporto di conto corrente si individua nella dichiarazione di risoluzione e revoca dell’affidamento, non nella mera inoperatività del conto.

Il Fatto

Una banca aveva intimato, con decreto ingiuntivo, il pagamento del saldo passivo di un conto corrente a un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta e, in qualità di presidente della stessa, a un associato. L’opposizione proposta dal convenuto veniva respinta dal Tribunale; la Corte d’appello di Ancona confermava la decisione, ravvisando la responsabilità solidale dell’opponente non nella mera carica rivestita, ma nell’attività negoziale svolta in nome e per conto dell’ente, con la sottoscrizione dei contratti di conto corrente.

La Corte territoriale riteneva inoltre infondata l’eccezione di decadenza del creditore, qualificando l’obbligazione dell’associato come assimilabile alla fideiussione e individuando la scadenza del rapporto nella dichiarazione di risoluzione per inadempimento. Avverso tale sentenza l’associato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ., sostenendo che la sola sottoscrizione dei contratti in qualità di legale rappresentante non basta a fondare la sua responsabilità personale, occorrendo un quid pluris rispetto alla semplice firma. Il motivo è dichiarato infondato.

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 38 cod. civ.: la responsabilità presuppone la veste di rappresentante, ma non è giuridicamente connessa a tale qualifica, rilevando soltanto l’attività concretamente spiegata in nome e per conto dell’associazione. Si richiama il principio per cui chi invoca tale responsabilità è gravato dall’onere della prova della concreta attività svolta, non essendo sufficiente la prova della carica ricoperta.

Il Collegio qualifica l’obbligazione come avente natura solidale, inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi degli artt. 1944 e 1957 cod. civ. Viene richiamato il principio secondo cui il semplice avvicendamento nelle cariche sociali non comporta successione nel debito, restando responsabile chi aveva originariamente contratto l’obbligazione. Nella specie, la sottoscrizione dei contratti bancari in rappresentanza dell’ente integra l’attività negoziale richiesta dalla norma.

Il secondo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non essere stata contestata la circostanza dell’ingerenza gestionale di altro soggetto, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, in sede di legittimità, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può dedursi solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sulla diversa valutazione delle prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.

Il terzo motivo, relativo al dies a quo del termine semestrale, è pure infondato. La Corte chiarisce che l’inoperatività del conto non equivale a scadenza dell’obbligazione principale; tale scadenza si è avuta con la costituzione in mora e la lettera di risoluzione dei rapporti, cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo. Il termine semestrale non era dunque spirato quando la banca aveva agito in sede monitoria. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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