Servitù coattiva sopravvenuta impedisce riduzione in pristino e risarcimento (Cass. civ. Sez. Un. n. 9448 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal proprietario di un fondo contro una società privata, per la violazione delle distanze legali cagionata da un aerogeneratore sito sul fondo confinante, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, giacché la convenuta è chiamata in giudizio non come concessionaria del servizio di produzione di energia, ma come impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, responsabile del pregiudizio che esso staticamente arreca al terzo. La qualificazione dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità, con equiparazione delle relative opere a quelle indifferibili ed urgenti, preclude però al giudice di disporre la riduzione in pristino, limitando la tutela del confinante all’indennità di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001. Il decreto di imposizione di servitù coattiva adottato ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento, salvo che sia già formato il giudicato sul diritto alla restituzione e sull’illiceità del comportamento.
Il Fatto
I proprietari di due fondi agricoli convennero in giudizio una società per ottenere la demolizione e l’arretramento di una torre eolica realizzata sul fondo confinante, in violazione delle distanze legali, oltre all’accertamento dell’inesistenza della servitù, alla cessazione della turbativa e al risarcimento dei danni. La società aveva acquistato il diritto di superficie su parte del fondo vicino e vi aveva costruito un aerogeneratore destinato alla produzione di energia elettrica.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda di accertamento della servitù e rigettò le altre, ritenendo che agli attori spettasse solo l’indennità. La Corte d’appello, in riforma, affermò la giurisdizione ordinaria e accolse le domande di riduzione in pristino e risarcimento, condannando la società all’arretramento del manufatto e al pagamento delle somme liquidate. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto disatteso le eccezioni di inammissibilità, rilevando che ai fini dell’ammissibilità del ricorso non è necessaria la specificazione dell’ipotesi, tra quelle dell’art. 360 cod. proc. civ., purché il vizio sia chiaramente identificabile. Le censure risultano inquadrabili in parte nel n. 1 e in parte nel n. 4 della norma, e formulate nel rispetto del principio di specificità.
Nel merito, i primi tre motivi sono infondati. La Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 24410 del 2011, secondo cui la controversia per il ripristino delle distanze legali tra fondo e manufatto appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché la società è convenuta come impresa costruttrice e proprietaria, non come concessionaria del servizio. Rileva il petitum sostanziale e la causa petendi: viene in discussione una condotta lesiva posta in essere nell’ambito di un’attività privata, non un comportamento riconducibile a un potere autoritativo.
Non ostano la convenzione urbanistica ex art. 11 della legge n. 241/1990 e le concessioni edilizie in deroga: la controversia verte tra privati e non ha ad oggetto la convenzione, ma il comportamento lesivo del diritto soggettivo del confinante. Il Giudice ordinario può anzi accertare incidentalmente l’illegittimità della concessione e disapplicarla.
La sentenza non è invece condivisibile dove ha negato rilievo alla natura dell’attività e alla sopravvenienza del decreto di servitù. La destinazione del manufatto alla produzione di energia da fonte rinnovabile, attività di pubblico interesse e di pubblica utilità, preclude la riduzione in pristino, non potendo il giudice interferire nella localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248/1865, all. E.
Assume rilievo decisivo il decreto emesso il 14 agosto 2013, con cui ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 è stata disposta la regolarizzazione dell’opera mediante imposizione di servitù coattiva. Esso non incide sul riparto di giurisdizione, cristallizzatosi per effetto della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ., ma determina l’improcedibilità delle domande di riduzione in pristino e risarcimento, per la paralisi conseguente all’acquisto del diritto a mantenere il manufatto a distanza inferiore al limite legale. Il principio, già affermato per l’acquisizione sanante, si applica anche alla servitù in forza del comma sesto dell’art. 42-bis.
La sentenza è pertanto cassata senza rinvio, con integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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