Inammissibile l’appello proposto dall’interventore adesivo dipendente (Cass. civ. Sez. I n. 10491 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interventore adesivo dipendente, che in primo grado abbia sostenuto le ragioni di una parte senza proporre domande autonome, non ha legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata. Egli può aderire all’impugnazione di quest’ultima, ma non proporre gravame autonomo, salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni sulla qualificazione dell’intervento o sulla condanna alle spese a lui imposte. Laddove la parte adiuvata abbia fatto acquiescenza alla decisione, l’impugnazione dell’interventore è inammissibile; ove l’appello non censuri specificamente la qualificazione dell’intervento né la condanna alle spese, le censure di merito restano estranee alla ratio decidendi.
Il Fatto
Alcuni consorziati citavano in giudizio il consorzio di urbanizzazione per ottenere la declaratoria di nullità o annullabilità di una delibera assembleare, per mancata convocazione di alcuni consorziati ed errato calcolo della maggioranza. Nel giudizio interveniva ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. la Congregazione, sostenendo le domande degli attori e chiedendo di essere dichiarata estranea all’attività di lottizzazione e alle relative spese.
Il Tribunale rigettava le domande degli attori e dell’interventrice, condannandole in solido alle spese. La Corte d’appello confermava la decisione e dichiarava inammissibile l’appello della Congregazione, qualificata come interventore adesivo dipendente. Avverso tale pronuncia la Congregazione proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’intervento adesivo dipendente. Quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove domande e senza ampliare il tema del contendere, l’interventore non è portatore di un diretto interesse autonomo: può aderire all’impugnazione della parte adiuvata, ma non proporre impugnazione autonoma, che va dichiarata inammissibile. Il Collegio richiama Cass. n. 3734/2009, Cass. n. 11064/1995 e Cass. n. 4744/1987.
Sul punto la Corte si conforma a Cass. Sez. Un. n. 5992/2012, per cui l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese a suo carico, e richiama Cass. n. 22972/2022, che ha ribadito tale regola anche per l’impugnazione proposta in via incidentale.
Nel caso concreto, l’atto di appello non censurava la statuizione del Tribunale sulla qualifica di intervento adesivo dipendente né la condanna in solido alle spese. Le censure sollevate attenevano al merito della vertenza e, nelle conclusioni, l’appellante chiedeva l’accoglimento delle conclusioni degli attori di primo grado. La Corte d’appello aveva dunque deciso in conformità ai principi di legittimità.
Il Collegio passa poi alle censure ulteriori. Il rilievo del giudicato esterno presuppone l’esame nel merito dell’impugnazione, che era stata pregiudizialmente ritenuta inammissibile. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non inquadra la censura sulla omessa valutazione di deduzioni difensive. La quarta censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: vero che, in tema di impugnazione di delibere ex art. 1137 cod. civ., il condomino decaduto assume la veste di adesivo dipendente — come affermato da Cass. n. 2636/2021 — ma nel caso di specie il Tribunale aveva qualificato l’intervento come adesivo dipendente e su tale qualificazione l’appello avrebbe dovuto specificamente appuntarsi.
Il ricorso è pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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