Notifica del verbale entro 90 giorni dall’accertamento con strumenti a distanza (Cass. civ. Sez. II n. 31896 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di apparecchi di rilevamento a distanza direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale, il dies a quo dei novanta giorni per la notifica del verbale coincide con la rilevazione stessa, essendo le operazioni di verifica delle risultanze strumentali insite nell’impiego dell’apparecchiatura. Il termine non può quindi essere ancorato al momento in cui l’amministrazione provvede all’identificazione del trasgressore, ma al momento in cui la stessa è posta in grado di provvedervi. Eventuali ritardi riconducibili a mere prassi organizzative interne, prive di fattori oggettivi esterni ostativi, non giustificano la dilazione del termine decadenziale di cui all’art. 201, comma 1, C.d.S.

Il Fatto

Un automobilista veniva sanzionato per eccesso di velocità con verbale emesso dalla Polizia locale di un ente territoriale, a seguito di rilevazione effettuata con strumenti a distanza. La violazione risaliva al 15.06.2021, mentre il verbale veniva inviato per la notifica a mezzo posta soltanto il 20.09.2021.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione rilevando la tardività della notifica rispetto al termine di novanta giorni dall’accertamento. Il Tribunale, in accoglimento del gravame dell’ente, riteneva invece che il dies a quo dovesse essere computato dalla data di compimento dell’attività accertativa, individuata nel 01.09.2021, e giudicava ragionevole lo scarto di sette giorni rispetto alla scadenza del termine così calcolato.

Avverso tale pronuncia l’automobilista ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo nullità della sentenza e violazione dell’art. 201, comma 1, C.d.S.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica il secondo motivo, ritenendolo fondato. Il collegio ricostruisce la disciplina della contestazione differita muovendo dall’art. 200, comma 1, C.d.S., che impone la contestazione immediata ove possibile, e dall’art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S., che ammette la contestazione differita quando l’accertamento avvenga con apparecchi di rilevamento gestiti dagli organi di Polizia stradale e il veicolo sia a distanza dal posto di accertamento o non fermabile in tempo utile.

Per tali ipotesi, riferibili a strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili sotto il diretto controllo di un operatore, il rilevamento avviene di regola contestualmente all’infrazione. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 412 dell’08.01.2025, Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26.07.2023, Sez. 2, Ordinanza n. 19491 del 05.03.2018 e Sez. 2, n. 18023/2018.

Il fulcro della decisione è però costituito dal rapporto tra il termine di notifica e l’attività di identificazione del trasgressore. La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 1996, secondo cui, per non far gravare l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino, il termine decorre non dalla data in cui l’amministrazione abbia identificato il responsabile, ma dal momento in cui sia stata posta in grado di provvedere all’identificazione.

Nel caso di accertamento mediante apparecchi di rilevazione a distanza, precisa il collegio, l’accertamento coincide con la rilevazione, poiché le operazioni di verifica delle risultanze dello strumento sono insite nel suo impiego, ciò presupponendo la predisposizione di modalità immediate per il loro compimento, come affermato da Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 35262 del 18.11.2021. Nel caso concreto, né dal verbale né dalla sentenza impugnata emergevano fattori oggettivi esterni, distinti da mere prassi organizzative interne, idonei a giustificare il ritardo nell’identificazione: l’errore di diritto è pertanto evidente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e annulla il verbale di accertamento. I restanti motivi restano assorbiti; la non univocità della giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese di appello e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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