Respingimento dello straniero nullo senza informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 10819 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera adottato dal questore nei confronti dello straniero fermato all’ingresso o subito dopo è subordinato al preventivo adempimento dell’obbligo di informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, imposto dagli artt. 10-ter d. lgs. n. 286/1998 e 8 della direttiva 2013/32/UE. La sua omissione determina la nullità del decreto di respingimento e, in via derivata, del provvedimento di trattenimento che lo esegue. Tale nullità, ove manifesta, è rilevabile incidentalmente dal giudice anche nel giudizio di convalida del trattenimento, alla luce dell’art. 14 d. lgs. n. 286/1998 e dell’art. 5, par. 1, CEDU, che esige una procedura “regolare”.
Il Fatto
Uno straniero, sbarcato in Italia, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal questore ed eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione al decreto e convalidava il trattenimento, rilevando dal foglio notizie che lo straniero era giunto per cercare lavoro e non aveva chiesto la protezione internazionale.
Successivamente lo straniero presentava domanda di protezione internazionale; il questore disponeva un nuovo trattenimento ex art. 6, comma 3, d. lgs. n. 142/2015, convalidato dal Tribunale e poi prorogato di ulteriori sessanta giorni. Lo straniero impugnava per cassazione tutti i provvedimenti; questa Corte riuniva i quattro ricorsi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’obbligo di informativa sulla procedura di asilo. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di fornire allo straniero trattenuto o presente ai valichi di frontiera le informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, garantendo i servizi di interpretariato necessari.
La Corte afferma che l’orientamento precedente, cui pure si richiama, deve essere adeguato all’evoluzione normativa seguita all’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. n. 142/2015. Le autorità competenti hanno il dovere di fornire tali informazioni, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, perché l’informativa è funzionale ad assicurare un accesso effettivo alla procedura di asilo. La mancanza di informazioni è, infatti, uno dei principali ostacoli a tale accesso.
Non è concludente l’argomento del giudice di pace secondo cui il proposito di cercare lavoro avrebbe esentato l’amministrazione dall’obbligo. L’art. 10-ter, comma 1, d. lgs. n. 286/1998 impone comunque l’informativa, non potendosi escludere che chi cerca occupazione versi nella condizione rilevante ai fini del diritto di asilo. Neppure rileva la mancata presentazione della domanda: la scelta di non proporla dev’essere una scelta informata.
Quanto al sindacato in sede di convalida, la Corte ribadisce che il giudice è chiamato a verificare incidentalmente la “manifesta illegittimità” del respingimento, potendo la relativa nullità, ove evidente, essere rilevata d’ufficio. Ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., l’illegittimità del respingimento si riverbera sul trattenimento.
Venuto meno il trattenimento, anche il respingimento perde la sua ragion d’essere, poiché vive solo in funzione della sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera. La Corte cassa quindi senza rinvio l’ordinanza di opposizione e, in via derivata, i successivi provvedimenti di convalida e proroga, per difetto di una condizione imprescindibile. Quanto alle spese, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e vittorioso contro un’amministrazione statale comporta la liquidazione del compenso secondo gli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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