Fermo amministrativo non impugnato e irretrattabilità del credito (Cass. civ. Sez. V n. 10820 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva del fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e, ove non impugnata nel termine di decadenza di sessanta giorni, determina l’irretrattabilità del credito iscritto a ruolo. La mancata impugnazione preclude, a monte, ogni contestazione relativa ai vizi delle cartelle di pagamento presupposte, alle loro notifiche e alle vicende estintive anteriori, come la prescrizione, maturate prima della notifica dell’atto. Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992 opera nel senso che l’atto autonomamente impugnabile, notificato precedentemente, deve essere contestato unitamente a quest’ultimo, non potendo la decadenza essere elusa mediante la successiva impugnazione dell’atto che lo presuppone.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il fermo amministrativo apposto su un veicolo e le dieci cartelle di pagamento sottostanti, relative alla tassa automobilistica per gli anni di imposta 1999-2012 e a un contributo per l’anno 2007, per un importo di 4.662,37 €. L’esistenza dei carichi era emersa, secondo l’istante, in occasione di un controllo della Polizia stradale; la piena conoscenza sarebbe sopraggiunta solo con l’accesso agli atti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1906/17/2021 depositata il 14 aprile 2021, respingeva l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado. Riteneva tardivo il ricorso originario, notificato il 10 giugno 2016, rispetto al termine dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, con valutazione assorbente delle ulteriori censure. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi e, in particolare, la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 nell’individuazione del dies a quo per il calcolo del termine d’impugnazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, per l’assenza del paradigma censorio di riferimento, e comunque infondato.

Il Giudice d’appello aveva, per incidens, ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla scorta della documentazione ammissibilmente prodotta in grado d’appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Non vi era dunque alcun omesso esame di circostanza rilevante. Nel merito, il motivo era volto a eludere il termine dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ha confermato la tardività del ricorso, notificato il 10 giugno 2016 a fronte di una comunicazione preventiva del fermo notificata il 30 giugno 2015 e non impugnata. Trattasi di atto effettivamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, unico atto della procedura di cui all’art. 86 d.P.R. n. 602/1973 a dover essere comunicato e idoneo a identificare il credito attraverso l’indicazione delle cartelle sottostanti.

La notifica del preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione sui presunti vizi delle cartelle e delle loro notifiche. Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l’atto non viene impugnato, il credito si consolida e non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La Corte ha richiamato il principio per cui la scadenza del termine perentorio produce la decadenza dall’impugnazione e l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 23397 del 2016.

Il secondo motivo, concernente i dedotti vizi di notifica delle cartelle, è stato dichiarato assorbito per la tardività del ricorso. La Corte ha aggiunto che la notifica del preavviso di fermo aveva interrotto la prescrizione dei crediti, con decorrenza di un nuovo periodo non maturato al momento della notifica del ricorso originario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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