Inammissibile il ricorso che costringe la Corte a districare il fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34363 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione la cui premessa, per ampiezza e disordine espositivo, non consenta di individuare con chiarezza i fatti di causa e il legame di pertinenza con i motivi di censura, perché in tal modo si devolve alla Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere che compete al difensore del ricorrente. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica della loro ammissibilità, pertinenza e fondatezza. Le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prospettino una pluralità indistinta di circostanze non possono essere accolte, perché difetta il carattere della decisività. Una volta cristallizzato l’accertamento del merito, le doglianze di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che presuppongono un narrato diverso, restano inammissibili.
Il Fatto
Due società ricorrenti avevano convenuto in giudizio un ex dipendente e una società concorrente, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da condotta illecita, commisurata alla perdita del portafoglio clienti, allo storno degli stessi in favore della concorrente e al danno all’immagine, per un importo complessivo stimato in oltre cinque milioni di euro.
Il tribunale aveva accolto le domande. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto le pretese, ritenendo dimostrata l’insussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell’illecito: sul piano oggettivo difetterebbe la riservatezza delle informazioni trasmesse dall’ex dipendente; sul piano soggettivo mancherebbe l’illiceità dell’acquisizione dei clienti, non appartenenti al distributore e lecitamente acquisibili dal produttore. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, muovendo da un profilo preliminare di carattere processuale. La premessa ai motivi si estende per oltre settantatré pagine e ripercorre l’intero iter processuale, rendendo oscuro il nesso tra la narrazione e le censure. Tale modalità espositiva viola l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Il requisito è preordinato a favorire la comprensione dell’oggetto della pretesa e il coordinamento tra sentenza impugnata e motivi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il disposto non è osservato quando occorra una faticosa opera di distillazione del coacervo espositivo: diversamente si devolverebbe alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione riservata al ricorrente. Il ricorso non può articolarsi in una inestricabile commistione di elementi di fatto, risultanze istruttorie, riproduzioni documentali e frammenti di motivazione. Il compito di sintesi spetta al difensore, che possiede l’esperienza e la competenza necessarie.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità si riduce al minimo costituzionale: rilevano solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile. Il vizio specifico concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che abbia formato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.
I motivi in esame, evocando una molteplicità di fatti lamentati come trascurati, non rispettano tali enunciati e si traducono nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello dei giudici del merito. Manca il carattere della decisività, inteso come attitudine del fatto, se esaminato, a condurre a una soluzione diversa con giudizio di certezza e non di mera probabilità. Una volta cristallizzato l’accertamento dei fatti, le residue doglianze di violazione di legge divengono inammissibili, perché presuppongono un mutamento del narrato non percorribile in sede di legittimità.
Infine, ogni censura di violazione o falsa applicazione di legge trascura di indicare le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le norme regolatrici, così come richiesto a pena di inammissibilità. Nel caso concreto, nonostante l’invocazione solo formale delle norme, tutte le censure investono l’accertamento dei fatti e il loro apprezzamento, sollecitando un sindacato estraneo ai poteri del giudice di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna delle società soccombenti alle spese.
Nota della Redazione
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