Appello incidentale autonomo in cause scindibili va notificato al contumace (Cass. civ. Sez. III n. 8224 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione proposta in un giudizio relativo a cause scindibili nei confronti di una parte rimasta contumace, l’appello incidentale autonomo non è validamente proposto con il solo deposito dell’atto che lo contiene. L’art. 292 cod. proc. civ. esige anche la notificazione dell’impugnazione al contumace medesimo, quale che sia il termine applicabile. La notificazione della sentenza compiuta da altra parte non fa decorrere il termine breve nel rapporto processuale tra l’appellante incidentale e il contumace, per il quale opera il termine lungo. La tardiva costituzione del contumace non integra sanatoria dell’impugnazione incidentale non notificata.
Il Fatto
Una complessa controversia di primo grado si concludeva con la condanna di due parti a rifondere le spese processuali a ciascuno dei convenuti e al chiamato. La società bancaria, convenuta, proponeva appello incidentale avverso il capo sulle spese, senza notificarlo a una delle parti condannate, rimasta contumace in appello. La Corte d’appello di Salerno qualificava quel gravame come incidentale autonomo in cause scindibili e lo riteneva ammissibile, sul presupposto che fosse sufficiente il deposito della comparsa e che la tardiva costituzione della contumace rendesse pieno il contraddittorio.
La parte condannata impugnava la sentenza di appello in cassazione, deducendo la violazione dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. per non essere stato l’appello incidentale notificato entro il termine lungo.
La Motivazione della Corte
La società bancaria controricorrente sosteneva che il proprio appello incidentale non fosse autonomo ma adesivo, con conseguente applicabilità dell’art. 334 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione incidentale tardiva. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva espressamente qualificato quel gravame come autonomo in cause scindibili, qualificazione non contestata con impugnazione dalla banca stessa.
Su questo presupposto la Cassazione rileva il contrasto con l’orientamento consolidato di legittimità: quando il gravame è proposto, in un quadro di cause scindibili, nei confronti di parte rimasta contumace, l’art. 292 cod. proc. civ. richiede non solo il deposito dell’atto ma anche la relativa notificazione al contumace. La Corte richiama, quali arresti più recenti, Cass. sez. 3, 24 aprile 2016 n. 7769, Cass. sez. 5, 19 settembre 2014 n. 19754 e Cass. sez. 2, 24 agosto 2012 n. 14635.
Nella specie la notificazione era mancata del tutto, neppure dopo la scadenza del termine. La circostanza che la contumace si fosse costituita tardivamente non vale a integrare alcuna sanatoria dell’appello incidentale: il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato in assenza della notificazione prescritta.
Il ricorso è quindi accolto. La Cassazione cassa la sentenza impugnata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dichiarando inammissibile l’appello incidentale della banca nei confronti della ricorrente, con condanna della banca alle spese del giudizio di gravame. Le spese di cassazione seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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