Imposta unica scommesse: bookmaker estero tenuto al tributo anche per il 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 10872 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, riguarda le sole ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione nelle annualità antecedenti al 2011 e non libera il bookmaker dall’obbligo di corrispondere l’imposta unica. Il presupposto impositivo è riferibile a entrambi i soggetti, che partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse su piani diversi. Ne deriva una solidarietà paritetica e non dipendente tra centro di trasmissione dati e bookmaker, con la conseguenza che entrambi rispondono dell’obbligazione tributaria. La libera prestazione dei servizi non è violata, poiché il tributo colpisce indistintamente tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.

Il Fatto

Una società di diritto maltese, operante come bookmaker, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado. Il giudizio traeva origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’amministrazione aveva recuperato l’imposta unica sui concorsi e sulle scommesse.

La società sosteneva che la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sopravvenuta, avesse reso illegittimo l’accertamento, avendo dichiarato l’incostituzionalità delle norme impositive per le annualità anteriori al 2011. Contestava inoltre la qualificazione del vincolo solidale, rivendicando la propria posizione di responsabile d’imposta e non di coobbligato paritetico.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998, l’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 e l’art. 16 del d.M. n. 111 del 2006. Ricorda che tali disposizioni sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno esaminato i rapporti con la Carta e con il diritto unionale.

Il punto centrale è la portata della sentenza n. 27 del 2018. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme nella sola parte in cui assoggettavano all’imposta, per le annualità precedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La ragione del vulnus risiedeva nell’impossibilità, per le ricevitorie, di traslare il carico tributario, essendosi già cristallizzate le commissioni pattuite.

Da qui la conseguenza decisiva: per le annualità anteriori al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione. La Corte costituzionale ha del resto equiparato, ai fini tributari, il gestore per conto terzi al gestore per conto proprio, evidenziando che entrambi partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse. Il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico fiscale attraverso la regolazione delle commissioni.

Quanto alla natura del vincolo, la Corte conferma la solidarietà paritetica. Il presupposto è riferibile a più soggetti, sicché tutti sono tenuti all’adempimento. Irrilevante è che la verifica e le violazioni abbiano avuto a oggetto le ricevitorie, essendo l’avviso notificato anche al bookmaker.

La Corte esclude infine la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia, con la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha già chiarito che l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza distinzione di stabilimento, e che la posizione del centro di trasmissione dati di un bookmaker estero è oggettivamente diversa da quella dei centri operanti per operatori nazionali. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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