Diffamazione a mezzo stampa: inesattezze valutate sul narrato, non sulla reputazione (Cass. civ. Sez. III n. 13126 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio avverso una sentenza che abbia ritenuto diffamatoria una narrazione giornalistica per la presenza di inesattezze, il giudice deve valutare la rilevanza di queste ultime rapportandole al fatto narrato e non alla reputazione del soggetto leso. Sono marginali le inesattezze che non mutano in peggio l’offensività della narrazione; sono per contro rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto vero così da renderne offensiva l’attribuzione a taluno. Il giudizio sulla rilevanza dell’inesattezza non è accertamento in fatto, ma giudizio di valore sulla sua idoneità a trasformare il fatto da inoffensivo a diffamatorio. Non possono fondare la decisione fatti temporalmente successivi alla pubblicazione, potenzialmente utili solo per apprezzare il danno conseguenza e non il danno evento.
Il Fatto
Il ricorrente, medico sportivo, aveva convenuto in giudizio un giornalista, l’editore e il direttore responsabile di una testata quotidiana, chiedendo il risarcimento del danno per la pubblicazione di quattro articoli, diffusi tra l’agosto del 2008 e l’aprile del 2009, dedicati a vicende di doping nel mondo del ciclismo. Negli scritti gli si attribuivano falsamente la radiazione dal CONI e l’essere destinatario di una condanna penale definitiva.
Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo i toni adeguati alla critica su tema di interesse pubblico. La Corte di appello, in riforma parziale, aveva qualificato come diffamatori tre articoli pubblicati nell’aprile 2009 e condannato in solido editore e direttore al risarcimento, oltre alla pubblicazione per estratto. Su ricorso del medico, questa Corte aveva cassato con ordinanza n. 7757 dell’8 aprile 2020, dettando la regola di giudizio per il rinvio. La Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, aveva nuovamente rigettato le domande, valorizzando condanne penali di merito e un’indagine penale, tutte successive alle pubblicazioni. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, terzo e quarto motivo, connessi, e li accoglie per quanto di ragione. Il nodo giuridico è il rispetto del vincolo del giudizio di rinvio, che imponeva di applicare la regola già dettata: valutare se le inesattezze accertate fossero idonee a rendere il fatto narrato diffamatorio, ove di per sé inoffensivo.
Il giudice del rinvio, invece, ha rapportato le due circostanze false — la radiazione e la definitività della condanna — alla reputazione del ricorrente anziché al narrato degli articoli. Ha così valorizzato due condanne penali di merito e il rigetto del correlato ricorso, pronunciato solo nel 2011, nonché un’indagine penale e la connessa misura cautelare, tutte risalenti a epoche successive alle pubblicazioni.
Tale percorso argomentativo è viziato. Quei fatti, successivi agli articoli, possono rilevare per apprezzare il danno conseguenza, ma non per vagliare l’offensività della narrazione, cioè il danno evento, che va colto nel contesto degli stessi articoli. La regola di giudizio richiede di stabilire se l’inesattezza non secondaria abbia peggiorato la portata dell’articolo rispetto al soggetto cui si riferisce, confrontandola con il fatto vero: la radiazione rispetto alle dimissioni, la condanna definitiva rispetto a una condanna non ancora tale.
La Corte richiama i propri precedenti citati nel provvedimento, secondo i quali la verità dei fatti non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non mutano in peggio l’offensività, e ribadisce che non si possono fondare valutazioni su fatti successivi alla pubblicazione. Infine, rileva che il giudice del rinvio ha omesso ogni vaglio sulla continenza delle espressioni, in particolare sull’occhiello evocativo di una delle due false circostanze. Il secondo motivo resta logicamente assorbito; la decisione è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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