Omessa distrazione delle spese e correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 10871 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Il difensore che nel corso del giudizio abbia formulato specifica richiesta di distrazione è legittimato a proporre il relativo ricorso. La condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, pronunciata senza disporne la distrazione a favore del difensore che l’aveva richiesta, integra un errore materiale correggibile con l’integrazione del dispositivo.
Il Fatto
Il Comune di Frosinone aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti di un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Con l’ordinanza n. 4245 del 10 febbraio 2022 la Sezione Tributaria della Corte aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 500,00 per compensi, oltre accessori.
Il difensore del contribuente ha chiesto la correzione di quella ordinanza per omessa distrazione delle spese in proprio favore, nonostante la richiesta fosse stata formulata nel controricorso. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del vizio. Quando il giudice omette di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese, non si è in presenza di un error in iudicando o di un’omissione di pronuncia impugnabile, ma di un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
Il collegio richiama una linea consolidata: Cass., Sez. 6-3, n. 3566 del 24 febbraio 2016; Cass., Sez. Un., n. 31033 del 27 novembre 2019; Cass., Sez. 6-Lav., n. 35202 del 18 novembre 2021 e Cass., Sez. 5, n. 29235 del 20 ottobre 2023. Da tale orientamento discende che il rimedio è appunto la correzione dell’errore materiale.
Sul piano della legittimazione, la Corte precisa che il difensore può proporre il ricorso per correzione solo se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione. La condizione è soddisfatta nella specie, essendo la richiesta contenuta nel controricorso.
Nel merito, la Corte rileva che aveva pronunciato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore che l’aveva richiesta. L’omissione è quindi correggibile.
La Corte dispone pertanto che il dispositivo sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, aggiungendo la relativa locuzione dopo le parole già contenute nel dispositivo. La richiesta di correzione è accolta.
Nota della Redazione
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