Compensi al commissario giudiziale: motivazione apparente e nullità del decreto (Cass. civ. Sez. I n. 18015 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto di liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall’art. 39 legge fallimentare e dalle norme regolamentari richiamate, a pena di nullità denunciabile con ricorso straordinario per cassazione. La motivazione può essere implicita, integrata dal contenuto dell’istanza e degli allegati, sempre che vi sia l’espresso riferimento ai parametri applicati; non basta il mero rinvio all’istanza del commissario né una motivazione stereotipata, applicabile a una serie indeterminata di casi. Il decreto che si limiti a dare atto dell’istanza e della consistenza di attivo e passivo, adottando formule di stile sulla quantità e qualità del lavoro svolto, integra motivazione apparente ed è nullo.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso finale ai commissari giudiziali nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, poi non omologabile per insufficienza delle adesioni dei creditori.

Il decreto impugnato richiamava l’istanza dei commissari, dava atto dell’attivo e del passivo risultanti dalla relazione redatta ai sensi dell’art. 172 legge fallimentare e, vista la quantità e qualità del lavoro svolto, liquidava la somma complessiva di euro 70.000, oltre accessori, da dividere in parti uguali. La società deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente in ordine alla liquidazione del compenso professionale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte richiama il principio già enunciato in materia, secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale deve esporre le specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall’art. 39 legge fallimentare e dalle norme regolamentari richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione.

La motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell’istanza e dei relativi allegati, ma deve comunque contenere l’espresso riferimento ai parametri applicati. Non è sufficiente il mero rinvio all’istanza del commissario giudiziale, privo dell’indicazione dei criteri in concreto adottati.

Il decreto di liquidazione deve quindi giustificare le scelte discrezionali sul quantum e non può esaurirsi in formule stereotipate, per la loro genericità applicabili a una serie indeterminata di casi. Nel caso di specie il Tribunale si è limitato a dare atto della presentazione dell’istanza e della consistenza di attivo e passivo, ricorrendo a espressioni di mero stile sulla complessità dell’attività svolta: tali espressioni integrano una motivazione apparente.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, con il quale si censurava l’applicazione della normativa regolamentare ritenuta abrogata e la mancata considerazione dei criteri e dei principi di legittimità in materia. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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