Fornitura di filobus in appalto unitario: cessione interna e non intracomunitaria (Cass. civ. Sez. V n. 21869 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fornitura di materiale rotabile acquisito da imprese residenti in altro Stato membro non integra una cessione intracomunitaria quando si inserisca in un appalto unitario di realizzazione di un’opera e i beni siano destinati ad essere installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. In tale ipotesi la cessione si considera effettuata in Italia ai sensi dell’art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 e non realizza un acquisto intracomunitario ex art. 38, comma 5, lett. b), d.l. n. 331/1993. L’IVA deve pertanto essere applicata nella fatturazione della capofila dell’A.T.I., soggetto committente del subappalto. È inammissibile il motivo che solleciti in cassazione un diverso accertamento dei fatti o una diversa interpretazione del contratto.
Il Fatto
Un ente locale affidava a un’ATI un appalto per la realizzazione di un sistema di trasporto eco-compatibile. Due imprese comunitarie, fornitrici del materiale rotabile, fatturavano la propria prestazione senza applicazione dell’IVA, qualificandola come cessione intracomunitaria. L’agenzia fiscale emetteva avviso di accertamento per l’IVA dell’anno 2005, pretendendo il versamento dell’imposta dall’ente committente.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso dell’ente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello principale dell’ente e respingeva quello incidentale dell’ufficio. Avverso tale decisione l’agenzia fiscale proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’ente controricorrente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel collaudo del materiale rotabile avvenuto presso i fornitori comunitari. La Corte ritiene la censura infondata: il giudice di appello non ha omesso di esaminare il rapporto contrattuale, ma lo ha considerato un segmento interno al più ampio appalto per la realizzazione dell’opera pubblica. Da tale accertamento ha tratto la conseguenza che la fornitura deve unitariamente considerarsi effettuata in Italia, con applicazione dell’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Ne deriva l’assenza di decisività del fatto asseritamente trascurato.
Con il secondo motivo si denunciava la falsa applicazione dell’art. 38, commi 2-5, lett. b), d.l. n. 331/1993 per avere la CTR qualificato l’operazione come cessione interna anziché intracomunitaria. Il motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Osta all’esame l’accertamento in fatto del giudice di appello, che in sede di legittimità non può essere rimesso in discussione con una diversa interpretazione delle risultanze processuali, come ricordano i precedenti citati (Cass. n. 29404 del 07.12.2017; Cass. n. 9097 del 07.04.2017).
La Corte richiama inoltre il principio per cui l’interpretazione del contratto si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. III n. 14355 del 14.07.2016). Nel merito, dall’accertamento non sindacabile risulta che le imprese comunitarie erano fornitrici del materiale rotabile nell’ambito dell’appalto unitario, sicché la pretesa dell’ufficio è infondata: opera il comma 5, lett. b), che esclude l’acquisto intracomunitario per i beni destinati ad essere installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato, con conseguente applicabilità dell’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. La cessione è dunque interna e non comunitaria.
Con il terzo motivo si denunciava la mancata attribuzione della soggettività passiva IVA all’ente territoriale, quale esercente attività d’impresa. La censura è inammissibile: il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo e circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata, senza possibilità di esaminare circostanze nuove (Sez. V n. 7927 del 20.04.2016). Sono del pari precluse in cassazione le nuove questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Sez. III n. 15196 del 12.06.2018). Nella motivazione dell’avviso non si faceva alcun riferimento all’esercizio d’impresa e la causa petendi non è modificabile in giudizio. Il ricorso è rigettato, con spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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