Interessi su risarcimento esenti da tassazione come sopravvenienza (Cass. civ. Sez. V n. 10933 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, gli interessi liquidati su una somma risarcitoria non costituiscono autonomo reddito imponibile, ma seguono la qualificazione fiscale del capitale cui accedono. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, Tuir, se la sorte capitale è destinata a ristorare un danno patrimoniale e non è riconducibile a sopravvenienza attiva, la stessa natura va riconosciuta agli interessi sulla medesima liquidati. Ne consegue l’esclusione della tassazione anche della componente accessoria, pur se la motivazione del giudice civile la qualifichi come mancato guadagno legato alla indisponibilità della somma.

Il Fatto

I contribuenti, coeredi di un albergatore deceduto, impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, della somma liquidata dalla Regione Lazio in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Roma. Il recupero era stato richiesto in via solidale nei confronti dei coeredi.

La C.T.P. di Viterbo accolse il ricorso; la C.T.R. del Lazio, in parziale riforma, confermò l’imposizione per una parte dell’importo, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza della solidarietà passiva. Avverso tale decisione i contribuenti proposero ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza d’appello per avere assoggettato a imposizione la somma liquidata a titolo di interessi, in contrasto con l’art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986. La Corte ha ritenuto la doglianza fondata.

Dalla sentenza impugnata risultava che il Tribunale di Roma aveva liquidato una prima somma a titolo di danno patrimoniale effettivo e una seconda somma — della cui natura fiscale si discuteva — a titolo di mancato guadagno legato alla non disponibilità della somma indebitamente trattenuta dall’ente pubblico.

La Corte ha chiarito che, pur potendo l’espressione usata dal giudice civile suggerire l’idea di una somma sostitutiva di reddito, quella seconda somma era stata in realtà liquidata a titolo di interessi sulla sorte capitale. Trova dunque applicazione l’art. 6, comma 2, ultimo periodo, Tuir, secondo cui la somma liquidata a titolo di interessi acquista fiscalmente la stessa natura del capitale.

Poiché la sorte capitale era volta a ristorare un danno patrimoniale effettivo e non era qualificabile come sopravvenienza attiva, nemmeno gli interessi potevano essere considerati reddito imponibile. La Corte ha richiamato sul punto Cass., Sez. 5, n. 8615/23 e Cass., Sez. 5, n. 14329/22.

L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti due. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con integrale accoglimento del ricorso di primo grado. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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