Appalto illecito: retribuzioni dovute e detrazioni per aliunde perceptum (Cass. civ. Sez. I n. 868 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertata la nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il rapporto, sorge l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dalla messa in mora, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. Le somme versate da un datore di lavoro diverso dal soggetto rispetto al quale è stato accertato l’appalto illecito non sono detraibili a titolo di aliunde perceptum: avendo natura retributiva e non risarcitoria, resta inoperante il principio della compensatio lucri cum damno. La liberazione prevista dall’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 opera solo per i pagamenti effettuati dal somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata l’illegittimità.

Il Fatto

Il lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza di accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera per appalto illecito, aveva messo in mora la società committente senza tuttavia percepire le retribuzioni dovute per il periodo dall’1.4.2013 al 31.10.2015. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di circa 52.453,98 euro a titolo di retribuzioni lorde, oltre accessori, escludendo la detraibilità delle somme corrisposte dall’appaltatore formale.

La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’incidenza liberatoria dei pagamenti ricevuti dal lavoratore nel periodo oggetto di controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando l’orientamento consolidato sullo stesso contenzioso, espresso nelle pronunce Cass. nn. 27998/2021 e 33658/2022, condivise anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il punto di partenza è rappresentato dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2990/2018, secondo cui la declaratoria di nullità dell’interposizione determina, nel caso di impossibilità di ripristino del rapporto per fatto imputabile al datore, l’obbligo retributivo dalla messa in mora.

La Corte ha ribadito che dal rapporto di lavoro riconosciuto giudizialmente discendono gli ordinari obblighi delle parti e, in particolare, quello del datore di pagare le retribuzioni, anche in caso di mora credendi. In caso contrario committente e appaltatore potrebbero proseguire il contratto nullo senza conseguenze, in dispregio della legge e della sentenza, che risulterebbe inutiliter data.

Il principio è stato applicato anche in ipotesi di accertata illegittimità della cessione di ramo d’azienda, dove si è esclusa l’operatività dell’art. 1180 cod. civ., richiamando Cass. nn. 17784 e 21158 del 2019. Sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme dovute dall’inadempiente, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, come affermato da Cass. n. 21160 del 2019.

La Corte ha poi respinto la tesi della ricorrente fondata sull’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, richiamato dall’art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito. La norma, secondo cui i pagamenti effettuati dal somministratore valgono a liberare il soggetto utilizzatore fino a concorrenza della somma pagata, si riferisce ai pagamenti del somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata l’illegittimità, non a quelli di qualsiasi altro datore di lavoro che abbia adempiuto a una obbligazione propria. La pretesa di detrarre le somme percepite per il lavoro prestato alle dipendenze di altro datore è pertanto infondata.

Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in 4.000,00 euro, oltre 200,00 per esborsi e accessori, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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