Notifica al residente estero e autosufficienza del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 10932 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fonda la censura su una circostanza di fatto non emergente dalla sentenza impugnata è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte di cassazione accede direttamente agli atti processuali solo quando sia dedotto un error in procedendo; ove la doglianza integri un error in iudicando ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., grava sul ricorrente l’onere di trascrivere o produrre gli atti su cui il motivo si basa, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’i.c.i. per l’annualità 2007, notificatagli dal Comune. A fondamento dell’opposizione ha dedotto la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento presso l’indirizzo di residenza estera risultante dall’A.i.r.e., con conseguente prescrizione della pretesa ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2948 cod. civ.

Il ricorso è stato accolto in primo grado e rigettato in appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto regolare la notifica dell’avviso, eseguita presso il domicilio eletto in Italia. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. d, e comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che nel testo ratione temporis vigente impone la notifica ai contribuenti residenti all’estero mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero, salva un’elezione di domicilio effettuata e comunicata con specifiche modalità. Il ricorrente sostiene che tale elezione non sussisteva, non potendo reputarsi equipollente quella desumibile dalla dichiarazione dei redditi del 2006, anteriore alla nuova disciplina.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura si fonda su una circostanza di fatto — che l’elezione di domicilio risulti dalla dichiarazione dei redditi del 2006 — che non emerge dalla sentenza impugnata. In essa si legge soltanto che il contribuente, cittadino residente all’estero iscritto all’AIRE, ha eletto domicilio fiscale in Italia e proprio all’indirizzo presso cui risulta notificato l’atto di accertamento, senza alcuna specificazione sulle modalità dell’elezione.

Il ricorrente aveva allegato che il Comune, in appello, aveva richiamato l’elezione di domicilio come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2006. Tuttavia tale atto di appello non è stato né trascritto né prodotto in sede di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di autosufficienza e improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esige la produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.

La Corte precisa che l’accesso diretto agli atti è consentito solo quando sia dedotto un error in procedendo, secondo il principio affermato da Cass., Sez. 2, n. 20716 del 2018. Nel caso di specie la censura è riconducibile a un error in iudicando ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; inoltre l’allegazione difensiva del Comune resta solo asserita, in assenza di costituzione e di contestazione.

Resta assorbito il secondo motivo, che presuppone l’accoglimento del primo, fondandosi l’eccezione di prescrizione e decadenza sull’assenza o invalidità della notifica dell’avviso di accertamento. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non essendosi il Comune costituito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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