Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17697 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito, senza muovere censure specifiche alla ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile, perché non assolve alla funzione di critica della decisione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente deve indicare in modo puntuale e autosufficiente la domanda o eccezione non esaminata, con l’atto o il verbale in cui fu proposta. La mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento determina la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente di un Centro Provinciale Handicappati e poi transitata prima all’U.S.L. e infine all’ASL, aveva chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, il pagamento delle differenze retributive e, in subordine, dell’indennità di tempo potenziato e del premio di produttività previsti dagli artt. 8 e 45 del d.P.R. n. 333 del 1990, oltre al riconoscimento degli scatti di anzianità.
Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, riconoscendo gli scatti biennali secondo il trattamento economico del personale degli enti locali. La Corte d’Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame dell’Azienda, fissò la decorrenza degli scatti al 1°.1.1995, ritenendo sussistente solo da quella data la legittimazione passiva dell’A.S.L. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo; la lavoratrice si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che avrebbero soppresso gli aumenti del R.I.A. a far tempo dal 31.12.1990, dunque prima dell’instaurazione del rapporto.
Sul primo profilo la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso, con indicazione dell’atto o del verbale in cui furono proposte. Poiché il vizio non è rilevabile d’ufficio, il ricorrente deve rispettare l’onere di autosufficienza, non essendo la Corte legittimata ad autonome ricerche.
La Corte osserva inoltre che la ricorrente stessa colloca il vizio nella sentenza di primo grado, ma che l’ultra o extra petizione di quella pronuncia non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non dedotta come motivo di appello. Alla stregua del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto riportare l’atto d’appello e le difese svolte in gravame: nulla di ciò è stato fatto.
Quanto al secondo profilo, il motivo è parimenti inammissibile per inconferenza rispetto alla ratio decidendi. Il motivo d’impugnazione deve contenere le ragioni per cui la decisione è erronea e tradursi in una critica della stessa. La Corte territoriale aveva riconosciuto gli scatti sulla sola base della disparità di trattamento tra i dipendenti del C.P.H. e quelli del servizio sanitario nazionale, ritenuta ingiustificata in presenza di identico orario, identiche modalità di verifica della presenza e identico potere disciplinare, valorizzando il difetto di deduzioni e prove dell’ASL sulle possibili giustificazioni del trattamento differenziato.
La ricorrente ha riproposto le medesime difese dei primi due gradi, senza censurare la ratio decidendi fondata sul principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici. Diventa perciò irrilevante la fondatezza dell’interpretazione delle disposizioni invocate, poiché il bene della vita è stato attribuito sulla base di ragioni giuridiche affatto diverse. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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