Compenso dello stimatore di quota s.r.l. liquidato dal giudice (Cass. civ. Sez. II n. 10931 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2473, comma terzo, cod. civ., il compenso dell’esperto nominato dal tribunale per determinare il valore della quota del socio receduto da s.r.l. rientra nella nozione di spese del procedimento, da intendersi in senso lato. La liquidazione compete al giudice che ha disposto la nomina, secondo le modalità del d.P.R. n. 115/2002 e la tariffa giudiziale degli ausiliari, non in base alla tariffa professionale. Gli esperti non possono procedere all’autoliquidazione né esigere il pagamento sulla base del provvedimento di nomina che si sia limitato a porre le spese a carico del socio, senza quantificarle. È pertanto inammissibile il reclamo che il giudice del merito dichiari precluso dall’omessa impugnazione del decreto di nomina, perché l’obbligo di pagamento sorge solo con le successive richieste di pagamento e costituisce statuizione definitiva, impugnabile ex art. 111 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, socio receduto da una s.r.l., aveva chiesto al Tribunale la nomina di un esperto per determinare il valore della propria quota di partecipazione. Il decreto del 13 giugno 2016 nominava due stimatori e poneva le spese della perizia a carico del ricorrente.

Espletato l’incarico, gli esperti provvedevano all’autoliquidazione del compenso e ne chiedevano il pagamento. Il socio contestava l’illegittimità di quella autoliquidazione, ma il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a liquidare il compenso, qualificando il rapporto tra professionisti e società in termini negoziali. La Corte d’appello di Bari confermava, ritenendo il reclamo inammissibile per la mancata impugnazione del decreto di nomina e per l’estraneità delle contestazioni al rito camerale. Il socio ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il quarto motivo, di carattere pregiudiziale. Il giudice del merito aveva ritenuto ostative all’esame delle censure la mancata impugnazione, nel termine di dieci giorni di cui all’art. 747 cod. proc. civ., del decreto di nomina con cui le spese erano state poste a carico del ricorrente. La censura è fondata: non era in discussione la legittimità della nomina né il criterio di riparto delle spese, ma il potere degli esperti di autoliquidare il compenso e l’obbligo del socio di pagare l’importo così quantificato.

Tali questioni non erano state decise dal provvedimento del 13.6.2016, ma erano sorte solo con le successive richieste di pagamento del dicembre 2017. Il decreto di nomina, quindi, non era direttamente lesivo delle ragioni del ricorrente sotto i profili dibattuti, rendendo irrilevante la sua mancata tempestiva impugnazione.

Il primo motivo è parimenti fondato e assorbe le altre censure. L’art. 2473, comma terzo, cod. civ. prevede che, in caso di disaccordo, la determinazione della quota sia compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese. La nozione di spese va intesa in senso lato, includendo anche il compenso degli stimatori: il dato letterale non autorizza alcuna interpretazione restrittiva.

Lo stimatore è ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 cod. proc. civ.: mette a disposizione delle parti il risultato della propria valutazione per la regolazione delle loro posizioni. Il compenso va quindi determinato secondo il d.P.R. n. 115/2002, in base alla tariffa giudiziale, e non alla tariffa professionale. Nella nozione di ausiliario accolta dall’art. 3, primo comma, lettere n) e o), d.P.R. n. 115/2002 rientrano tutti i soggetti privati chiamati a prestare la loro attività in occasione di un processo.

Competeva dunque al giudice adito liquidare le spese su richiesta degli interessati. Gli esperti non potevano procedere all’autoliquidazione né esigere il pagamento in forza dell’originario provvedimento di nomina, che si era limitato a porre le spese a carico del socio senza quantificarle. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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