Albo concessionari e RTI misto: iscrizione solo per le attività principali (Cass. civ. Sez. V n. 22010 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. Ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supporto, non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. Il difetto di legittimazione attiva non può, inoltre, essere desunto dal fatto che l’avviso sia stato emesso dal raggruppamento, poiché questo non costituisce autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con i terzi.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per la TARSU dovuta per gli anni 2011 e 2012. L’atto proveniva da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre società, una delle quali svolgeva, secondo la difesa, sole attività secondarie di supporto, essendo priva dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello della contribuente, riformando la decisione di prime cure, sul rilievo assorbente della carenza di legittimazione attiva del raggruppamento: il requisito dell’iscrizione all’albo, in caso di raggruppamento temporaneo, doveva riguardare tutti i partecipanti. Il raggruppamento ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di rito, ribadendo che le disposizioni sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Protocollo con l’Avvocatura generale dello Stato non sono applicabili ad un raggruppamento di tipo misto, con AdER mandataria, quando la procura ad litem sia rilasciata dal legale rappresentante di una impresa mandante. Il potere di rappresentanza della mandataria opera verso la stazione appaltante e per gli atti dipendenti dall’appalto, non verso i terzi estranei a quel rapporto, quale la contribuente.

Sul fondo, la questione ha natura duplice. Il difetto di potere impositivo può derivare dall’illegittimità della concessione operata in assenza di un requisito di legge, con conseguente potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l’atto presupposto, anche d’ufficio e indipendentemente dall’impugnazione avanti al giudice amministrativo. Oppure può correlarsi al concreto esercizio del potere da parte di un soggetto che ne risulti sprovvisto, per violazione dei limiti dell’attività assentita.

La Corte ricostruisce la disciplina del raggruppamento temporaneo di imprese, distinguendo il tipo orizzontale, quello verticale e quello misto. Richiama il consolidato orientamento per cui i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti da ciascuna impresa associata, salvo che siano incontestabilmente riferiti a una sola parte delle prestazioni. Nella specie, però, la lex specialis distingueva tra attività principali e secondarie e, per queste ultime, non richiedeva l’iscrizione all’albo. La stessa giurisprudenza amministrativa aveva distinto la concessione in senso proprio dagli affidamenti di attività di supporto, che non comportano delega di potestà pubblicistica.

La Corte precisa che la distinzione tra attività principali e secondarie è venuta meno solo a seguito dell’attuazione della l. n. 160 del 2019, con il d.m. n. 101 del 2022, che ha introdotto l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto. La superfluità dell’iscrizione per le sole attività secondarie trova inoltre riscontro nel diritto unionale, che consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti e al raggruppamento di beneficiare delle capacità delle singole imprese, secondo il principio di proporzionalità.

Infine, poiché il raggruppamento non è autonomo centro di imputazione giuridica verso i terzi, è inconferente il rilievo secondo cui l’avviso era stato emesso dal raggruppamento: occorre accertare a quale impresa associata andasse ascritto l’esercizio del potere impositivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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