Specializzandi, prescrizione dal 1999 e sanzione per abuso del processo (Cass. civ. Sez. III n. 3175 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sul termine prescrizionale e sul legittimato passivo, sopravvenute in via giurisprudenziale, non sospendono né differiscono il decorso della prescrizione, poiché l’interruzione ben può avvenire con atti stragiudiziali. La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non richiede automatismi legati alla soccombenza, ma può fondarsi su elementi anche extratestuali: la riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente confutate da consolidati precedenti, senza puntuale confutazione, integra abuso del processo e giustifica la sanzione officiosa.
Il Fatto
Alcuni medici avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione medica. Tutti si erano immatricolati prima del 1991, ad eccezione di uno, immatricolatosi nel 1992.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università, rigettando la domanda verso la Presidenza del Consiglio. La Corte d’appello di Roma aveva confermato, rilevando l’intervenuta prescrizione per gli altri ricorrenti e, per il medico immatricolato nel 1992, l’estraneità del suo corso agli elenchi comunitari. Da qui i ricorsi per cassazione, proposti separatamente avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la Corte affronta il nodo del dies a quo della prescrizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il termine decorre dal 27 ottobre 1999, quando il legislatore, con l’art. 11 della legge n. 370/1999, riconoscendo la borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso ragionevolmente certo che lo Stato non avrebbe più adottato altri atti di adempimento.
I ricorrenti sostenevano che la prescrizione dovesse decorrere solo dal superamento delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione, termine e legittimazione passiva. La Corte respinge l’argomento: la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, e l’interruzione prescrizionale non richiede iniziative giurisdizionali. Quanto alla legittimazione passiva, essa spetta allo Stato e la evocazione di un organo diverso costituisce mera irregolarità sanabile.
Il Collegio esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non emergendo contrasto con il principio di effettività, e ritiene rispettato l’art. 6 della CEDU, poiché il termine decennale garantisce l’accesso effettivo al tribunale. Il motivo concernente il medico immatricolato nel 1992 è inammissibile per carenza di interesse: la specializzazione frequentata non rientra negli elenchi comunitari, e il decreto ministeriale del 1994, successivo all’immatricolazione, non era applicabile.
Sul versante sanzionatorio, la Corte prende posizione critica su un precedente di segno opposto. L’istituto dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. non va letto solo alla luce dell’art. 24 Cost., ma del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., come chiarito dalla Corte cost. n. 152 del 2016 e dalla Corte cost. n. 139 del 2019. I presupposti di mala fede o colpa grave vanno interpretati come espressione di scopi abusivi, valutabili anche attraverso elementi extratestuali.
Nel caso di specie, i ricorsi, pur argomentati, non confutano puntualmente le numerose pronunce conformi intervenute anche nelle more del giudizio. La mancata rinuncia al ricorso, dopo l’intervento di decisioni contrarie sulle stesse questioni, conferma la condotta processuale sanzionabile. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello successivo e condanna i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.