Prove nuove indispensabili in appello e sindacato sulla loro ammissibilità (Cass. civ. Sez. III n. 11199 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, la corte d’appello che rilevi d’ufficio la tardività della produzione documentale compie error in procedendo, perché non applica correttamente l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, che deroga al divieto dei nova in presenza di prove nuove indispensabili. È tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata, oppure a provare ciò che era rimasto indimostrato, a prescindere dalla negligenza della parte che ne sia incorsa nelle preclusioni istruttorie di primo grado. Il potere di assegnare un termine per sanare i difetti di rappresentanza, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. nel testo previgente al 2009, resta invece discrezionale e il suo mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una titolare di un locale commerciale adibito alla vendita di alimentari, danneggiato da un incendio, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della compagnia assicurativa per l’indennizzo liquidato in perizia contrattuale. La società proponeva opposizione contestando la legittimazione attiva della controparte, perché una delle due polizze era intestata a una s.n.c. e non alla persona fisica che aveva agito in monitorio.

Il Tribunale annullava il decreto ingiuntivo e rigettava le altre domande. La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione, dichiarando inammissibile, perché tardiva, la documentazione prodotta dall’appellante per dimostrare la trasformazione della società in impresa individuale. Proponeva quindi ricorso per cassazione la soccombente, resisteva la compagnia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava, con tre motivi scrutinati congiuntamente per connessione, il rigetto della domanda di indennizzo per i danni agli arredi e alla merce, fondato sul difetto di legittimazione attiva, e la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello.

Il primo motivo è rigettato. Il Collegio rileva che la corte territoriale ha accertato, con valutazione in fatto non riesaminabile in legittimità, che la ricorrente aveva sempre riconosciuto di aver agito in proprio e che la polizza era stata stipulata dalla s.n.c. da lei rappresentata. Manca quindi la coincidenza tra soggetto contraente e soggetto che agisce per la titolarità del credito indennitario.

Ne deriva l’esclusione dei presupposti dell’art. 182 cod. proc. civ., poiché nel caso di specie non si discute di rappresentanza o autorizzazione, ma di vera e propria titolarità del diritto dedotto in giudizio. La Corte precisa che si applica il testo anteriore alle modifiche della legge n. 69 del 2009, che configura il potere di sanatoria come discrezionale e il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità, richiamando Cass. n. 17301 del 2013, Cass. n. 9664 del 2012 e Sez. Un. n. 9217 del 2010.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La corte d’appello ha dichiarato tardiva la produzione documentale attestante la trasformazione della società in impresa individuale, senza valutare se quella prova fosse indispensabile ai fini del decidere. La Corte richiama la definizione delle Sezioni Unite n. 10790 del 2017: è nuova e indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo previgente, la prova di per sé idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, oppure a provare ciò che era rimasto indimostrato, anche se la parte è incorsa per negligenza nelle preclusioni di primo grado. Sul punto la corte territoriale è incorsa in error in procedendo.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché verifichi se le nuove prove in appello siano indispensabili per dimostrare la trasformazione della s.n.c. in impresa individuale o la sopravvenuta mancanza di pluralità dei soci, con concentrazione dei rapporti nell’unico soggetto rimasto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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