Onere di allegazione della questione nuova in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 17555 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La questione giuridica che implichi un accertamento di fatto e che non risulti trattata nella sentenza impugnata costituisce questione nuova in sede di legittimità. Il ricorrente che intenda farla valere ha l’onere, a pena di inammissibilità, non solo di allegare che essa è stata dedotta dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto ciò sia avvenuto, così da consentire alla Corte di controllare la verità dell’asserzione. Non è sufficiente sostenere che il profilo «emerge pacificamente dagli atti di causa», ove siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La buona fede si presume e il relativo accertamento integra una quaestio facti rimessa al giudice di merito, non sindacabile per vizi di motivazione alla luce dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Nel 1997 il Comune convenne dinanzi al Tribunale i coniugi acquirenti di taluni immobili, agendo in rivendicazione. L’attore allegava di essere destinatario di un lascito testamentario avente ad oggetto un palazzo, con l’onere di adibirlo a casa di riposo per anziani.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo i beni pertinenze dell’appartamento, trasferite ai convenuti. La Corte di appello accolse il primo motivo di appello dell’attore quanto all’interpretazione del testamento e, in via assorbente, l’eccezione di usucapione abbreviata proposta dai convenuti, presumendone la buona fede. Il Comune ricorre in cassazione con due motivi; i convenuti resistono con controricorsi e ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1159 e 826 cod. civ., sostenendo che i beni, in quanto vincolati a uso pubblico e rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente, sarebbero sottratti all’usucapione. La Corte lo dichiara inammissibile per novità: il ricorrente non allega specificamente quando, dove e come la questione sia stata fatta valere nei gradi di merito.

Il Collegio richiama il principio per cui, ove una determinata questione giuridica implichi un accertamento di fatto e non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di indicare in quale atto essa sia stata dedotta, affinché la Corte possa controllare la verità dell’asserzione prima di esaminarla nel merito (Cass. SU 24563/2010; Cass. 2038/2019). Non basta dedurre che il profilo emerge dagli atti di causa, perché occorrono ulteriori accertamenti sull’utilizzazione effettiva del bene.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1159 cod. civ. per avere la Corte territoriale riconosciuto la buona fede degli acquirenti. Anche questo motivo è inammissibile: esso presuppone l’errore del giudice di merito e ne fa derivare la violazione di legge, scambiando il ruolo della Corte con quello di un giudice di merito. La buona fede si presume e il relativo accertamento investe una quaestio facti, oggi non denunziabile per vizi di motivazione alla luce dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Dall’inammissibilità dei due motivi deriva l’inammissibilità del ricorso principale. I ricorsi incidentali, che censurano l’interpretazione dell’art. 818 cod. civ., sono dichiarati inefficaci perché tardivi ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.: notificati il 23/12/2020 rispetto a una notifica della sentenza impugnata avvenuta il 16/9/2020.

La Corte liquida le spese secondo soccombenza e dà atto dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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