Sindaci di banca quotata sanzionabili per omessa vigilanza sul capitale finanziato (Cass. civ. Sez. II n. 25438 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del t.u.f., i componenti del collegio sindacale di una banca quotata rispondono per l’omessa o inadeguata vigilanza sull’intera gestione sociale, anche con riguardo alla mancata rappresentazione nei prospetti informativi del fenomeno del capitale finanziato. Il dovere di vigilanza sancito dall’art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente, ed è tanto più stringente nelle società quotate, considerata l’esigenza di garantire l’equilibrio del mercato. La mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori non opera come esimente, potendo i sindaci avvalersi degli strumenti informativi e istruttori previsti dall’art. 149 d.lgs. n. 58/1998. Una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge n. 689/1981.
Il Fatto
La Consob, con delibera n. 19933 del 30 marzo 2017, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una pluralità di esponenti aziendali e dipendenti di una banca popolare, per la violazione dell’art. 94, comma 2, t.u.f. La contestazione riguardava la mancata rappresentazione, nella documentazione di offerta delle obbligazioni, delle informazioni concernenti la sussistenza, l’entità e gli effetti del capitale finanziato, ossia dei finanziamenti concessi alla clientela per la sottoscrizione degli aumenti di capitale e per l’acquisto di azioni della banca.
Nei confronti del ricorrente, in qualità di componente del collegio sindacale, è stata applicata una sanzione di euro 25.000, determinata in applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, legge n. 689/1981. L’opposizione proposta davanti alla Corte d’Appello di Venezia è stata respinta con la sentenza n. 70 del 5 giugno 2018. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la tardività dell’esercizio della potestà sanzionatoria, per essere la contestazione intervenuta oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza, coincide con quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi tener conto della complessità della materia e delle particolarità del caso concreto.
Il giudice di merito deve valutare la congruità del tempo utilizzato in rapporto alla difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Solo l’assoluta carenza di motivazione consente il sindacato. La Corte d’Appello aveva identificato le acquisizioni documentali successive al 17 settembre 2015 e aveva ritenuto che il materiale probatorio raccolto non fosse sufficiente a fornire un esaustivo quadro probatorio. Il giudizio sulla necessità o superfluità degli atti di indagine va svolto ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, investivano l’elemento soggettivo della violazione. Il ricorrente sosteneva che la normativa sui prospetti imponesse di identificare il responsabile nel solo emittente e richiedesse il dolo, mentre il rimprovero ai sindaci era a titolo di colpa. La Corte ha ricordato che il dovere di vigilanza dei sindaci attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente, a tutela dei soci, dei creditori sociali e dell’equilibrio del mercato.
I sindaci sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo “quoad functionem” in caso di accertate carenze delle procedure aziendali. Su di essi grava l’obbligo di vigilanza sull’adeguatezza delle metodologie di controllo interno e l’obbligo di denuncia immediata alla Banca d’Italia e alla Consob. Non può essere addotta quale esimente la mancata informazione da parte degli amministratori. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 legge n. 689/1981, la Corte ha osservato che la violazione di legge non può derivare dal carente apprezzamento delle risultanze istruttorie, con conseguente inammissibilità della censura che pretenda di dimostrarla su tale base.
La sentenza impugnata aveva specificamente esaminato l’assunto del ricorrente sulla non conoscibilità delle operazioni di finanziamento, concludendo che una condotta diligente dei sindaci avrebbe verosimilmente svelato il fenomeno, poiché le operazioni di sottoscrizione e le pratiche di finanziamento passavano per il consiglio di amministrazione, alle cui sedute partecipavano i componenti del collegio sindacale. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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