Compenso del commissario straordinario e questioni di rito nell’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. II n. 11214 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concorsuale attengono al rito e non alla giurisdizione, poiché il giudice concorsuale è pur sempre giudice ordinario. Esse neppure integrano un’ipotesi di incompetenza, configurandosi come vicenda litis ingressum impediens, concettualmente distinta. Ne consegue che il giudice d’appello, una volta esclusa la prospettata disciplina di rito, decide correttamente nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c. Il compenso del commissario straordinario, al pari di quello del curatore fallimentare, costituisce costo necessario e ineliminabile della procedura, oggetto di un diritto soggettivo del commissario, non degradabile a interesse legittimo per il solo fatto che la determinazione sia adottata con atto amministrativo.

Il Fatto

Due componenti dell’ex collegio commissariale delle procedure di amministrazione straordinaria di un gruppo societario, nominati con decreto ministeriale e decaduti per mancata riconferma, avevano convenuto davanti al Tribunale il Ministero dello sviluppo economico e le società del gruppo, chiedendo l’accertamento del diritto a un compenso complessivo maggiore rispetto a quello già liquidato, con condanna delle procedure al pagamento della somma residua.

Il primo giudice, dopo aver declinato la competenza in favore di altro tribunale, aveva dichiarato improponibili le domande per difetto temporaneo di giurisdizione, ritenendo non provata la chiusura della fase di accertamento del passivo. La Corte d’appello, riformata quella pronuncia, ha deciso nel merito rigettando le domande e compensando le spese. I soccombenti ricorrono per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello rimesso la causa al primo giudice, una volta ritenuta erronea la statuizione sul difetto temporaneo di giurisdizione. La Corte respinge la censura sul piano della qualificazione giuridica.

La questione affrontata dal giudice d’appello non era se la domanda spettasse al giudice ordinario o al giudice concorsuale, ma se la pretesa creditoria dovesse essere fatta valere nel concorso, incidendo sul patrimonio della procedura. Tale questione non attiene alla giurisdizione, perché il giudice concorsuale è giudice ordinario, e neppure alla competenza: la soggezione della pretesa al regime concorsuale è vicenda impediente l’ingresso in lite, distinta dall’incompetenza, come affermato da Cass. n. 9198/2017. Le questioni sull’autorità giudiziaria davanti alla quale introdurre la pretesa creditoria verso il debitore dichiarato fallito sono dunque questioni di rito (così anche Cass. n. 2090/2023 e Cass. n. 10414/2005). Ne deriva che la Corte d’appello ha correttamente deciso nel merito, senza necessità di rimettere la causa al primo giudice.

La Corte aggiunge una precisazione sul possibile profilo di giurisdizione amministrativa. Nella procedura di amministrazione straordinaria la liquidazione dei compensi dei commissari avviene con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia la liquidazione del compenso del commissario liquidatore non è discrezionale: il commissario è titolare di una situazione giuridica direttamente prevista e tutelata dalla legge, cioè di un diritto soggettivo che non muta carattere se l’incarico cessa durante la procedura (Cass., sez. un., n. 2627/2002, che richiama Cass. n. 5769/2001). Il carattere autoritativo e discrezionale dell’atto di determinazione non sposta la tutela al giudice amministrativo, restando la pretesa affidata al giudice ordinario.

Il secondo motivo censura la violazione della disciplina sui compensi e la correttezza della liquidazione ministeriale, sostenendo che, non essendo le procedure ancora concluse alla cessazione dell’incarico, il compenso non poteva che essere provvisorio e il provvedimento difettava di motivazione. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato l’art. 4 del d.m. 4 dicembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico, il quale prevede che al commissario cessato prima della chiusura sia liquidato il compenso tenuto conto dell’opera prestata. Né risulta dedotto un trattamento discriminatorio rispetto ai commissari rimasti in carica.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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