Esenzione IVA al chiropratico anche senza regolamento attuativo (Cass. civ. Sez. V n. 18359 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), d.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni rese dal chiropratico non dipende dall’emanazione del regolamento ministeriale attuativo della professione. L’esenzione di diretta provenienza unionale, ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, richiede l’accertamento che la prestazione abbia finalità di cura della persona e che chi la rende possieda una formazione adeguata e le necessarie qualifiche professionali, anche in mancanza dell’istituzione del registro e dell’attivazione del corso di laurea magistrale. Tale verifica è demandata al giudice di merito.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, esercente attività di chiropratica, riceveva un avviso di accertamento IVA per l’anno 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava l’imposta sulle operazioni che la contribuente aveva considerato esenti in quanto rese nell’esercizio di un’attività sanitaria. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso della società; la CTR Sicilia, in riforma, riconosceva legittimo il recupero, sul rilievo che la professione chiropratica non costituiva attività sanitaria per la mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dall’art. 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.

I soci, in proprio e quali componenti della cessata società, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia intimata non replica.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con la direttiva IVA, per avere la CTR disconosciuto l’esenzione. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 riconosce la chiropratica tra le attività mediche e istituisce il registro dei dottori in chiropratica, ma il relativo regolamento attuativo è rimasto inattuato; l’art. 7 della legge n. 3 del 2018, come modificato, individua l’osteopata e il chiropratico tra le professioni sanitarie, ma anche in tal caso è stato emanato solo il primo dei decreti previsti, il d.P.R. n. 131 del 2021, riferito alla sola osteopatia.

Proprio per la mancata attuazione, la giurisprudenza di legittimità aveva a lungo negato l’esenzione (Cass. n. 11085 del 2016, Cass. n. 22812 del 2014, Cass. n. 8145 del 2019). La Corte dà continuità al revirement inaugurato da Cass. n. 21108 del 2020, secondo cui l’esenzione richiede l’accertamento di un sufficiente livello qualitativo della prestazione e di una formazione adeguata del prestatore, anche in mancanza del registro e del corso di laurea.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza unionale. Secondo Corte di giustizia 27 giugno 2019, causa C-597/17, l’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE esenta le prestazioni mediche e paramediche; l’esenzione non è riservata alle sole professioni regolamentate, godendo gli Stati di ampia discrezionalità, da esercitare garantendo che l’esenzione si applichi a prestazioni sanitarie fornite da prestatori con le necessarie qualifiche e nel rispetto del principio di neutralità fiscale. L’ambito regolamentare nazionale è solo uno degli elementi da considerare. Tali principi sono confermati da Corte di giustizia 5 marzo 2020, causa C-48/19, e da Corte di giustizia 4 marzo 2021, causa C-581/19, che richiede una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento della malattia e ripristino della salute.

Poiché l’attività del chiropratico risponde a finalità di interesse generale, non è ragionevole far dipendere l’esenzione, di diretta provenienza unionale, dall’emanazione del regolamento ministeriale. Nelle more, il controllo dei requisiti per l’esercizio della professione è demandato al giudice di merito, chiamato a valutare le abilità e le qualifiche del soggetto che invoca il beneficio. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, l’uno sull’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci della cessata società, l’altro sull’omessa pronuncia in appello. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte accoglie l’originario ricorso della contribuente, con integrale compensazione delle spese in ragione del mutato orientamento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *