Missioni brevi all’estero: residenza in Paese diverso è requisito implicito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13213 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza in un Paese diverso da quello di svolgimento della missione breve costituisce presupposto implicito della disciplina di cui agli artt. 17 e 27 legge n. 49/1987, tanto per la formulazione letterale quanto per le componenti del trattamento economico previsto, con la conseguenza che la sua previsione espressa successiva ai fatti di causa resta irrilevante. La legittimità dell’annullamento dei benefici consegue, pertanto, non alla decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ma alla nullità dei contratti stipulati per difetto di un requisito essenziale. Il disposto dell’art. 2126 cod. civ. non trova applicazione nei rapporti di lavoro autonomo, sia pure parasubordinato, trattandosi di norma eccezionale riferita al solo lavoro subordinato.

Il Fatto

La ricorrente aveva svolto, in qualità di esperto privato a contratto, una serie di missioni brevi in El Salvador per conto della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Aveva quindi adito il giudice per far accertare l’illegittimità dei provvedimenti di annullamento di quelle missioni e delle conseguenti richieste di restituzione dei compensi, retribuzioni e rimborsi spese percepiti.

Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con decisione confermata in sede di legittimità, aveva ritenuto legittima la dichiarata decadenza dai benefici, per difetto del requisito della residenza in luogo diverso da quello di svolgimento della missione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi sono stati trattati congiuntamente per connessione e giudicati infondati. Il fulcro della censura era l’assenza, nella disciplina ratione temporis applicabile, di una disposizione espressa che sancisse il requisito della residenza in un Paese diverso da quello di espletamento della missione breve.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 20865/2022 e Cass. n. 7517/2021), secondo cui quel requisito è già insito nella disciplina degli artt. 17 e 27 legge n. 49/1987. Assume rilievo decisivo la formulazione letterale della norma, che fa riferimento all’invio in missione, e la natura delle componenti del trattamento economico previsto, ossia l’indennità di servizio all’estero e il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti.

Ne deriva che la previsione esplicita del requisito, intervenuta successivamente ai fatti di causa, resta irrilevante, perché già contenuta nell’originaria disposizione. Quanto alla dedotta prassi ministeriale di frazionare le missioni lunghe in missioni brevi, la Corte ha osservato che la relativa affermazione sollecita apprezzamenti di merito preclusi in sede di legittimità.

Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata: la legittimità dell’annullamento dei benefici non discende dalla decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, bensì dalla nullità dei contratti stipulati per difetto di un requisito essenziale.

Il sesto motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha dato continuità all’orientamento (Cass. n. 24187/2011) per cui l’art. 2126 cod. civ. non si applica ai rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, trattandosi di norma eccezionale riferita al solo lavoro subordinato. È stata inoltre esclusa la riqualificazione della domanda come azione di arricchimento senza causa, trattandosi di domanda nuova basata su presupposti di fatto diversi, non allegati in causa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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