Patrocinio a spese dello Stato e autentica della firma nell’istanza telematica (Cass. civ. Sez. II n. 11365 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 78 del d.P.R. n. 115/2002 consente che la sottoscrizione dell’istanza di ammissione sia autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. L’avverbio “ovvero” delinea due procedure alternative: la consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione, che richiede la sola autenticazione del difensore, oppure la spedizione dell’attestazione secondo la disciplina sul documento informatico. Ne consegue che, nel caso di trasmissione a distanza, l’istanza deve essere corredata della copia del documento di identità personale del dichiarante, restando insufficiente l’autocertificazione richiamata dall’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. In sede di legittimità, il ricorso che non contesti specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. quando le argomentazioni siano palesemente inconsistenti.

Il Fatto

La Commissione presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che la certificazione dei limiti di reddito non era conforme alla normativa vigente per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessaria in caso di spedizione dell’attestazione. Il diniego era stato confermato con ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa dopo che la stessa Commissione aveva offerto all’interessato la possibilità di una integrazione successiva.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Sosteneva che l’ordinanza impugnata avesse omesso di annullare il decreto della Commissione, per non corrispondenza tra domanda e pronuncia e per essere stata emessa non secondo diritto. Rilevava inoltre che l’autentica della firma sull’istanza non avrebbe potuto che essere effettuata dall’avvocato.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ragione posta a fondamento della pronuncia, citando in tal senso Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10.08.2017 e Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024.

Nel merito, la Corte ha esaminato l’art. 78 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la sottoscrizione dell’istanza di ammissione e la sua autenticazione. L’avverbio “ovvero” contenuto nella norma chiarisce che la procedura può essere intrapresa o mediante consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione — con sufficiente autenticazione del difensore — oppure ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, mediante spedizione dell’attestazione.

Da tale coordinamento normativo la Corte ha tratto la conclusione che l’ordinanza impugnata, nel richiamare questi principi, ha giudicato secundum legem, senza incorrere in alcuna violazione o falsa applicazione di norme. Ha inoltre osservato che l’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 si limita a elencare una serie di atti per i quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva, senza esonerare dall’onere di allegare il documento di identità in caso di trasmissione a distanza.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, nonché la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per la palese inconsistenza delle argomentazioni, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione, richiamando Sez. Un. n. 32001 del 28.10.2022 e Sez. 3 n. 36591 del 30.12.2023. La Corte ha infine dato atto della sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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