Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi della pronuncia impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 11367 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. Il ricorrente deve contestare specificamente l’argomentazione che sorregge la decisione, non potendo limitarsi a prospettare una lettura alternativa del provvedimento. Quando la doglianza non attinge in alcuna parte il fondamento della decisione impugnata, il ricorso è inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e, ove ricorrano i presupposti, alla sanzione processuale di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, con ordinanza n. 1145/2020, rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso il decreto di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione presso la stessa C.T.R. Il rigetto si fondava sulla non conformità dell’autocertificazione reddituale, alla quale non era stata allegata la copia del documento di identità, nonostante la possibilità di integrazione successiva offerta dalla Commissione.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul presupposto che la Commissione Tributaria Regionale si fosse dichiarata incompetente, ritenendo erroneamente che l’opposizione riguardasse un provvedimento del Presidente della Commissione Provinciale, mentre essa aveva ad oggetto un provvedimento emesso dalla Commissione Regionale.

La Corte rileva che la censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata. Il ricorso per cassazione impone al ricorrente di contestare in modo specifico il fondamento della pronuncia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto, il Presidente della C.T.R. non si era pronunciato su una questione di competenza, ma aveva rigettato l’opposizione confermando la statuizione della Commissione per il patrocinio, poiché l’autocertificazione era priva della prescritta copia del documento di identità.

Poiché la doglianza non attingeva in alcuna parte il fondamento della decisione di rigetto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Dispone altresì la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la palese inconsistenza delle argomentazioni, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. Un., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).

La Corte dà infine atto della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con il conseguente versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Sez. Un., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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