Imposta unica scommesse, bookmaker estero obbligato in solido (Cass. civ. Sez. V n. 11614 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero che raccoglie scommesse sul territorio italiano, ancorché privo di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse e risponde in via solidale del relativo pagamento. La solidarietà non è di tipo dipendente dalla posizione del centro trasmissione dati, perché entrambi i soggetti partecipano, su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio del gioco. La dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non ha fatto venir meno l’obbligazione del bookmaker. Nel contenzioso tributario, all’amministrazione assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società di diritto maltese, esercente la raccolta di scommesse con sede all’estero, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010. La pretesa era fondata sulla qualità di obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati operante per conto del bookmaker estero.

La società impugnava l’atto e otteneva l’accoglimento in primo grado. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, tre in via pregiudiziale e quattro in via ordinaria, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, secondo comma, TFUE. Le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata e le restrizioni alla libera prestazione di servizi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, legati alla tutela dei consumatori, alla prevenzione della spesa eccessiva e al contrasto delle infiltrazioni criminali.

La normativa italiana ha già superato il vaglio unionale. La Corte di Giustizia ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri, perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinzione in base alla sede. La diversità di situazione del centro trasmissione dati che opera per un bookmaker estero è in re ipsa e non integra alcuna restrizione discriminatoria.

Nel merito, i motivi pregiudiziali secondo e terzo e i tre motivi ordinari sono infondati. Le questioni erano già state esaminate da numerose pronunce di legittimità. Il presupposto dell’imposizione non è correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione del servizio di gioco. La Corte Costituzionale n. 27/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 solo nella parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, per l’impossibilità di traslare il carico tributario su commissioni già cristallizzate.

Tale ragione non opera per i rapporti successivi al 2011, né per quelli sorti prima ma protrattisi dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa. Il bookmaker, anche privo di concessione, era già soggetto passivo prima della disposizione interpretativa, sicché non si configura alcuna violazione del legittimo affidamento. Quanto alla qualificazione della solidarietà come dipendente, la Corte la esclude: entrambi i soggetti svolgono attività gestoria delle scommesse.

Sul presupposto territoriale, rileva la prestazione del servizio di organizzazione del gioco e di raccolta delle scommesse, svolta in Italia. È infine rigettata la censura sulle spese, liquidabili in favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari con la riduzione del venti per cento degli onorari. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *