Ricorso in cassazione inammissibile se non confuta la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 34567 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente deve esporre gli argomenti posti a fondamento della decisione e svolgere un’analitica confutazione delle relative ragioni. Il motivo che si limiti a ribadire la propria tesi, senza dissentire motivatamente dalle affermazioni del giudice di merito, si risolve in un non motivo ed è inammissibile. La censura che prescinda dalla motivazione della sentenza impugnata è aspecifica e non raggiunge lo scopo.
Il Fatto
A seguito dell’apertura di una successione, l’Ufficio Registro Successioni rettificava il valore dichiarato di due cespiti con avviso di accertamento notificato nel 1991. Il contribuente proponeva ricorso e chiedeva di definire la vertenza con il condono ai sensi dell’art. 53, comma 2, legge n. 413/1991. L’Ufficio gli richiedeva poi il pagamento di una somma a titolo di imposta complementare, applicando il comma 1 della stessa norma. In sede di rinvio la CTR della Sicilia annullava l’avviso di liquidazione, affermando che la liquidazione dovesse effettuarsi ai sensi del comma 2.
Con un atto impositivo successivo l’Ufficio dichiarava la decadenza dal condono e richiedeva un terzo di imposta complementare ex art. 40, comma 2, d. lgs. n. 346/1990. La Cassazione, con la sentenza n. 5577/2011, dichiarava definitivamente la decadenza e riteneva legittima l’iscrizione a ruolo di quel terzo. Emessa una cartella di pagamento per l’intera imposta complementare, il contribuente la impugnava. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglieva l’appello e annullava la cartella per difetto dell’atto presupposto. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 53 legge n. 413/1991 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La censura è dichiarata inammissibile.
Il giudice di appello aveva ampiamente argomentato perché la cartella non fosse stata preceduta dalla liquidazione dell’imposta. Tale obbligo non era stato assolto né con l’originario avviso di accertamento né con l’atto impositivo successivo, che atteneva alla sola riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Quell’atto riguardava solo una frazione dell’imposta, non riportava la liquidazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e non conteneva la formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni.
La Corte rileva che la ricorrente mostra di prescindere del tutto da questa articolata ratio decidendi. Essa insiste nell’asserire che la cartella fosse stata preceduta dall’avviso di liquidazione, ma trascura di dissentire motivatamente dall’affermazione secondo cui quell’atto non era sufficiente a ritenere assolto l’obbligo di liquidazione. La CTR aveva distinto la riscossione provvisoria di un terzo dell’imposta dalla cartella riguardante l’intera imposta complementare, per la quale non era seguita alcuna liquidazione.
Con questa motivazione la ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi, confutandola, secondo il principio affermato da Cass. n. 5240/2023. Il motivo d’impugnazione deve concretarsi in una critica della decisione, con l’esplicita indicazione delle ragioni per cui essa è errata, che non possono prescindere dalle ragioni che la sorreggono. Tale nullità, risolvendosi in un non motivo, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come già affermato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 16598 e n. 22226 del 2016.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile per aspecificità, non essendo il motivo correlato alla ratio decidendi. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’intimato, ed esclusione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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