Giudicato esterno sull’invalidità delle notifiche rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 9873 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune preclude il riesame di quel punto in un giudizio successivo, anche quando quest’ultimo abbia finalità e petitum diversi. L’accertamento sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento, divenuto irretrattabile, costituisce premessa logica indispensabile della statuizione e non può essere rimesso in discussione. Il ricorso che non tenga conto del giudicato esterno è inammissibile. L’eccezione di giudicato esterno è rilevabile e va scrutinata anche in via preliminare, purché il relativo accertamento risulti documentato dalla produzione della sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria fondata su quattro cartelle di pagamento relative a IVA per gli anni di imposta 2007 e 2009. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando la mancata notifica di due delle quattro cartelle, per essere gli atti consegnati a società estranea alla contribuente; l’importo residuo scendeva così sotto la soglia di euro 8.000,00.

La Commissione Tributaria Regionale, in appello, accertava che nessuna delle quattro notifiche era valida e rigettava il gravame dell’ente di riscossione. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’esistenza di un giudicato esterno sulla illegittimità delle notifiche.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina e disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, poiché il fascicolo è presente agli atti e la ratio della norma risulta rispettata.

La Corte scrutinа poi l’eccezione di giudicato esterno. La controricorrente produce la copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 79 del 2014, con attestazione del passaggio in giudicato, resa sull’impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate dopo l’iscrizione ipotecaria. Tale pronuncia aveva stabilito che le medesime cartelle sottese al presente contenzioso non erano state correttamente notificate.

Il Collegio verifica l’identità delle cartelle e conclude che il passaggio in giudicato rende irretrattabile la statuizione sulla notifica. Nei due giudizi, tra le stesse parti, le domande si fondano sul medesimo rapporto giuridico originato dalle cartelle, sia pure ai fini dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento.

L’accertamento sulla situazione giuridica e la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune formano premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo con autorità di cosa giudicata. Richiamando Cass. ord. n. 27013 del 14.09.2022, le conformi Cass. ord. n. 11314 del 10.05.2018 e Cass. Sez. U. n. 13916 del 16.06.2006, la Corte afferma che ciò preclude il riesame dello stesso punto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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