Compensi avvocato, attestazione telematica e strumentalità delle forme (Cass. civ. Sez. II n. 31611 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti processuali, la mancata attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato non determina la nullità del procedimento. La denuncia di un vizio fondato sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. È pertanto inammissibile la censura che lamenti il mero vizio del processo senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Il principio di strumentalità delle forme impone di valutare le prescrizioni processuali in funzione del risultato di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Un avvocato propose ricorso ai sensi degli artt. 703-ter cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 davanti al Tribunale di Pavia per ottenere la condanna del proprio assistito al pagamento dei compensi professionali maturati in un precedente giudizio successorio. Il Tribunale, in composizione collegiale, accolse parzialmente la domanda, applicando i valori medi della tariffa e compensando in parte le spese di lite.
Il cliente ha impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo vizi del procedimento telematico, contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione del compenso e, in via derivata, la caducazione della condanna alle spese. Il professionista ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto l’inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione della procura, rilevando che la procura stessa risulta rilasciata in favore di due difensori e che è sufficiente l’autenticazione della firma da parte di uno solo di essi.
Il primo motivo censura la nullità del procedimento per difetto dell’attestazione di conformità all’originale telematico della copia analogica del ricorso notificato, prescritta dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014, che ha inserito il comma 9-bis nell’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’attestazione di conformità dei documenti telematici è sufficiente quando sia riferita al contenuto testuale del documento, potendosi presumere, fino a specifica contestazione, la regolarità telematica del documento attestato.
Tale lettura si collega al principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 7665 del 2016, per cui non sussiste un diritto all’astratta regolarità del processo. L’art. 24 Cost. e il giusto processo ex art. 111 Cost., in coerenza con l’art. 47 della Carta di Nizza e l’art. 6 CEDU, impongono di orientare le restrizioni all’accesso al tribunale secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La censura è pertanto rigettata, non avendo il ricorrente spiegato in che modo il difetto di attestazione abbia inciso sul proprio diritto di difesa.
Il secondo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà o in quella perplessa e incomprensibile. Nel caso concreto i giudici hanno adeguatamente spiegato le ragioni dell’applicazione dei valori medi, non essendovi necessaria corrispondenza tra il compenso dovuto dal cliente al proprio difensore e quello liquidato nel giudizio definito con il patrocinio di quest’ultimo.
La Corte richiama quindi il principio, ribadito dalla propria giurisprudenza, secondo cui il cliente è obbligato a corrispondere gli onorari nella misura determinata dal giudice davanti al quale il professionista ha proposto domanda di pagamento, avendo riguardo all’importanza dell’opera, alla quantità del lavoro svolto e al valore economico e sociale dell’attività, data la distinzione tra il rapporto processuale e il rapporto contrattuale interno con il cliente. Il terzo motivo, condizionato all’accoglimento dei primi due, resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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