Lista Falciani utilizzabile come presunzione semplice anche senza retroattività dell’art. 12 (Cass. civ. Sez. V n. 11805 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le informazioni contenute nella cosiddetta lista Falciani sono utilizzabili nell’accertamento fiscale e nel processo tributario come prove atipiche, attraverso la categoria delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ. La scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero dal contribuente, trasmessa dall’autorità finanziaria francese a quella italiana ai sensi della direttiva 77/799/CEE, integra un unico elemento indiziario grave e preciso, sufficiente a fondare la praesumptio hominis. Il requisito della concordanza rileva solo in presenza di più elementi presuntivi. La presunzione legale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non retroagisce ai periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009; ciò nondimeno l’accertamento resta legittimo quando la prova dell’esterovestizione sia raggiunta per presunzioni semplici. Hanno invece natura procedimentale, e soggiacciono al principio tempus regit actum, le previsioni dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione il saldo di un conto cointestato, detenuto presso un istituto di credito svizzero e non indicato al rigo RW della dichiarazione dei redditi. Il recupero si fondava sul riscontro di una scheda cliente riconducibile alla lista Falciani.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione in appello. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo il difetto dei requisiti della prova presuntiva e l’illegittima applicazione retroattiva della presunzione legale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi, e li ritiene infondati. Il tema dell’utilizzabilità delle schede compilate da un dipendente dell’istituto bancario estero è ormai risolto dall’indirizzo nomofilattico della Sezione, che ammette l’ingresso nel processo delle informazioni della lista Falciani attraverso la disciplina delle presunzioni semplici.

Il passaggio argomentativo decisivo è la riconduzione delle prove atipiche alla categoria dell’art. 2729 cod. civ.: qualunque documento o dichiarazione può costituire la base di un’inferenza presuntiva, purché siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza. I primi due caratterizzano anche il singolo indizio; la concordanza opera invece soltanto quando gli elementi presuntivi siano più di uno.

Quanto alla presunzione legale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, la Corte ne afferma la natura sostanziale, in coerenza con l’orientamento consolidato: una diversa lettura pregiudicherebbe l’effettività del diritto di difesa rispetto alla scelta di conservare la documentazione. Ne deriva la non retroattività ai periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009. Hanno invece natura procedimentale i commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano i termini di decadenza e si applicano secondo il principio tempus regit actum.

Il superamento di questo ostacolo non impedisce però l’accertamento: la prova dei redditi occultati in Stati a fiscalità privilegiata può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, basate su un unico elemento grave e preciso. Nella specie la scheda cliente trasmessa dall’autorità finanziaria francese, senza onere di verifica preventiva da parte dell’autorità destinataria, è ritenuta sufficiente a fondare la presunzione. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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