L’appello sul requisito contributivo riapre l’intera questione di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11811 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione delle questioni suscettibili di giudicato interno, l’unità minima di riferimento è data dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. L’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma cui sia ricollegato un effetto giuridico. Ne consegue che il giudice d’appello può riesaminare la questione anche relativamente ad aspetti di fatto coessenziali, ma non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame, e che la contestazione concernente un fatto costitutivo del diritto resta in appello sottratta a preclusioni. Il diverso principio secondo cui l’eccezione preliminare di merito rigettata in primo grado richiede l’appello incidentale del convenuto vittorioso opera solo quando l’eccezione tenda a prospettare un fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2006. La domanda era stata rigettata in primo grado per difetto del requisito contributivo. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la pronuncia, con motivazione in parte diversa, valorizzando la cancellazione del lavoratore dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno di riferimento.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando che la Corte di merito avesse deciso sulla base di una circostanza — la cancellazione dagli elenchi — allegata dall’INPS per la prima volta in sede di gravame, senza appello incidentale, pur avendo il primo giudice accertato l’iscrizione del lavoratore avvalendosi delle risultanze degli elenchi.
La Motivazione della Corte
Il motivo è ritenuto infondato. La Corte muove dalla regola secondo cui, per selezionare le questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate, occorre guardare all’unità minima suscettibile di stabilizzarsi come giudicato, individuata nella sequenza fatto-norma-effetto giuridico. Su questa base, l’impugnazione motivata anche solo su uno degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione.
Il Collegio richiama le più recenti Cass. nn. 28565 e 32683 del 2022, Cass. n. 16853 del 2018 e Cass. n. 2217 del 2016, tutte fondate su Cass. n. 6769 del 1998.
Applicando il principio, la Corte rileva che l’impugnazione proposta dal ricorrente sull’accertamento dell’insussistenza del requisito contributivo ha di per sé riaperto la cognizione sull’intera questione. Il giudice d’appello ha così potuto riesaminarla e deciderla anche con riguardo ad aspetti di fatto a essa coessenziali, ma non singolarmente coinvolti — neppure implicitamente — dal motivo di gravame, come la cancellazione dagli elenchi che l’INPS aveva dedotto per la prima volta in appello. La contestazione di un fatto costitutivo del diritto non soggiace, in appello, ad alcuna preclusione.
Non conduce a conclusioni diverse il principio invocato dal ricorrente, enunciato da Cass. n. 6583 del 2021 e già affermato da Cass. S.U. n. 11799 del 2017: quando un’eccezione preliminare di merito sia stata espressamente rigettata in primo grado, il giudice d’appello può riesaminarla solo in presenza di appello incidentale del convenuto vittorioso. Tale principio presuppone però che il convenuto vittorioso abbia visto rigettare un’eccezione volta a prospettare un fatto impeditivo, modificativo o estintivo. Nel caso di specie, il primo giudice aveva invece rigettato la domanda per difetto del medesimo fatto costitutivo poi riesaminato in gravame, seppure sotto profili differenti. Il ricorso è quindi rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato e nulla sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.
Nota della Redazione
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