Superminimo assorbibile non compensa il passaggio automatico di livello CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13041 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che qualifica il superminimo come assorbibile, limitandone espressamente l’operatività ai soli futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da disposizioni di legge o dal CCNL, non giustifica l’assorbimento del superminimo nell’incremento retributivo derivante dal passaggio automatico di livello maturato per il solo decorso del tempo previsto dalla contrattazione collettiva. Tale ipotesi, in quanto collegata a un automatismo stipendiale già previsto e regolato al momento della pattuizione, non configura né un aumento “eventuale” né un aumento “introdotto” da legge o CCNL, sicché resta estranea alla previsione di assorbimento. Il principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti da progressione professionale fa salva la diversa, specifica volontà delle parti, e l’interpretazione che ne esclude l’operatività rispetta i canoni di ermeneutica negoziale nonché il criterio di conservazione del contratto.
Il Fatto
I lavoratori avevano prestato attività presso un polo logistico dapprima come somministrati e poi come dipendenti a tempo indeterminato, svolgendo sempre mansioni di addetto alle operazioni di magazzino. Essi deducono di aver ricevuto il trattamento del 6^ livello del CCNL terziario durante la somministrazione, di essere stati inquadrati nel 5^ livello all’assunzione e di avere poi acquisito il 4^ livello per il decorso del periodo temporale previsto dal contratto collettivo. Lamentano inoltre che la società, nel passaggio dal 5^ al 4^ livello, abbia assorbito il superminimo, che assumevano di aver diritto a conservare.
Adito il Tribunale, questo accoglieva le domande, salvo quella di ripristino del superminimo in busta paga. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società. Avverso tale pronuncia la datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo, la Corte rileva che l’art. 113 CCNL consente l’inquadramento degli addetti alle operazioni di magazzino in tre livelli, 6^, 5^ e 4^, secondo il grado di conoscenze e capacità richieste in concreto. I giudici d’appello non si sono limitati al dato letterale: hanno valorizzato il fatto che la stessa società, all’assunzione, avesse inquadrato i dipendenti nel 5^ livello a mansioni invariate e che le prestazioni fossero svolte con elevato grado di automazione e procedimentalizzazione, con impiego di strumentazione elettronica. Il motivo è infondato.
Anche il secondo motivo è infondato: la stessa ricorrente ammette di avere riconosciuto, nella memoria di primo grado, l’uso di strumenti informatici, circostanza sufficiente a ricondurre le mansioni nel 5^ livello. Il terzo motivo cade per la stessa ragione, poiché l’automazione e la procedimentalizzazione sono state considerate in relazione al grado di conoscenze e capacità richieste a ciascun lavoratore.
Il quarto motivo è infondato in via derivata: riconosciuto il diritto all’esatto inquadramento nel 5^ livello ab origine, ne consegue la maturazione del diritto al 4^ livello in un momento anteriore, essendo l’unica condizione prevista dal CCNL il decorso di un determinato periodo temporale. Il comportamento della datrice di lavoro, che ha riconosciuto il passaggio al maturare dei diciotto mesi, conferma la plausibilità dell’interpretazione accolta.
Sul superminimo, il quinto e il sesto motivo sono rispettivamente inammissibile e infondato. La Corte territoriale non ha trascurato la qualificazione del superminimo come “assorbibile”, ma ha evidenziato che l’unica ipotesi espressamente prevista dai contraenti era il futuro aumento dei minimi introdotto da legge o CCNL, ipotesi che non integra il passaggio automatico di livello, trattandosi del normale sviluppo dell’inquadramento già previsto ab origine. Il principio generale dell’assorbimento del superminimo negli aumenti da progressione professionale fa salva la diversa volontà delle parti, e l’interpretazione accolta rispetta anche il criterio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c..
Il settimo motivo è inammissibile: non investe l’autonoma ratio decidendi secondo cui la continuità lavorativa è fatto non specificamente contestato sul piano storico. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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