Inquadramento superiore e sindacato di legittimità sulla sussunzione contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22936 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento superiore, il ricorso per cassazione che deduca la falsa applicazione delle declaratorie collettive è inammissibile quando non investa l’interpretazione delle norme contrattuali, ma si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La sussunzione delle mansioni concrete nel profilo contrattuale costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente che non si confronti con la ratio decidendi e che contrapponga stralci di testimonianze alla complessiva valutazione probatoria non formula una censura ammissibile.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società con inquadramento nella posizione organizzativa B1 del CCNL ANAS, con qualifica di operatore amministrativo, agiva per il riconoscimento del superiore profilo A1 di Quadro e delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale di Messina accoglieva parzialmente la domanda e condannava la società al pagamento della somma liquidata, rigettando invece la richiesta di versamento dei contributi all’INPS.

La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello principale della società, rideterminava in misura minore le differenze retributive; in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, dichiarava il diritto all’inquadramento nel profilo A1 a far tempo dalla data indicata in dispositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del CCNL ANAS, per avere la Corte territoriale ritenuto sussumibili nell’area Quadri, livello A1, le mansioni concretamente disimpegnate dal lavoratore.

Il Collegio osserva che il contratto collettivo del 18 dicembre 2002 reca una disciplina articolata di classificazione del personale: l’art. 74, dedicato all’area operativa e di esercizio, e l’art. 75, dedicato all’area quadri, individuano le declaratorie generali e quelle delle singole posizioni organizzative ed economiche, tra cui la A1 e la B1. La Corte d’appello ha individuato gli elementi distintivi tra i due livelli nei compiti complessi e variabili, svolti con autonomia decisionale e responsabilità diretta nell’ambito di direttive generali, propri del profilo A1, rispetto alle attività svolte in ambiti predeterminati per il profilo B1.

La ricorrente non contesta tale criterio di distinzione, che anzi riconosce come correttamente individuato. Il vizio di errata sussunzione, pertanto, non si traduce in un errore di interpretazione delle norme collettive, ma passa da una parziale lettura di singoli brani della motivazione. Quanto all’incarico di responsabile della segreteria del dirigente amministrativo di sezione compartimentale, la Corte di merito ha ritenuto che il ruolo non si esaurisse nel coordinamento di due dipendenti — attività riconducibile al profilo B1 — ma integrasse il profilo di coordinatore amministrativo A1, preposto a una unità organica del settore amministrativo.

Analogamente, in ordine agli ulteriori incarichi — segretario tecnico, componente di comitato periferico di qualificazione delle imprese e di commissione di gara — il giudice di merito ha accertato lo svolgimento di attività istruttorie, di predisposizione di atti e provvedimenti, di partecipazione ad organi collegiali con piena autonomia organizzativa, ritenendone la prevalenza quantitativa e l’assegnazione piena alle mansioni superiori.

Su ciascuno di tali profili la ricorrente contrappone una propria lettura di stralci di deposizioni testimoniali, già considerate dalla Corte territoriale insieme alle restanti emergenze probatorie. Il ricorso, dunque, non si confronta con la ratio decidendi e si incentra essenzialmente su una rivisitazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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